IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la garanzia dello Stato per le obbligazioni contrattuali assunte da alcune societa' controllate da parte di enti trasformati in societa' per azioni a totale partecipazione dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro e' autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione. 2. Il Ministero del tesoro e' altresi' autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocita' S.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I., affidatari degli interventi relativi al sistema "Alta Velocita'", di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cessera' di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocita'.