IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Viste le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico F 170 ed F 190 riguardanti le disposizioni per l'esercizio del servizio pubblico internazionale bureaufax tra i posti pubblici e tra i posti pubblici e i destinatari dotati di terminale facsimile; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 riguardante l'istituzione del servizio facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1984; Riconosciuta l'opportunita' di consentire nell'ambito nazionale l'espletamento del servizio facsimile da posto pubblico a destinatari muniti di terminale facsimile; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' ammesso, in ambito nazionale, il servizio facsimile pubblico da posto pubblico abilitato a qualunque destinatario munito di terminale facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax).
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.