IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Viste  le  raccomandazioni  del  Comitato consultivo internazionale
telegrafico e telefonico F 170 ed F 190 riguardanti  le  disposizioni
per  l'esercizio del servizio pubblico internazionale bureaufax tra i
posti pubblici e tra i posti  pubblici  e  i  destinatari  dotati  di
terminale facsimile;
  Visto   il   decreto   ministeriale   12  giugno  1984  riguardante
l'istituzione del servizio facsimile pubblico per la trasmissione  di
documenti  grafici  in  bianco  e  nero,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1984;
  Riconosciuta l'opportunita'  di  consentire  nell'ambito  nazionale
l'espletamento del servizio facsimile da posto pubblico a destinatari
muniti di terminale facsimile;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 14 settembre 1993;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988  (nota
GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E' ammesso, in ambito nazionale, il servizio facsimile pubblico
da posto  pubblico  abilitato  a  qualunque  destinatario  munito  di
terminale facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax).
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.