IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1983 istitutivo del servizio facsimile fra utenti della rete telefonica commutata pubblica denominato "telefax", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 istitutivo del servizio di facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1984; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1990, n. 260, concernente il regolamento del servizio pubblico di posta elettronica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1990; Considerata l'opportunita' di istituire, nell'ambito del servizio pubblico di posta elettronica, un servizio che consenta agli abbonati di detto servizio muniti di terminale fascsimile o di casella postale elettronica: l'invio di documenti grafici con elevata affidabilita' e qualita'; l'identificazione del mittente da parte del servizio tramite codice di accesso riservato personale (password); l'archiviazione, da parte del servizio, dei messaggi inviati tramite terminale facsimile, con possibilita' di emissione di copia conforme dei messaggi archiviati; la utilizzazione di prestazioni di indirizzo plurimo, trasmissione differita e trasmissione mediante liste di destinatari preregistrate; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' istituito, in via provvisoria, con attivazione graduale delle prestazioni opzionali, il servizio PT fax che permette agli abbonati al servizio pubblico di posta elettronica, muniti di terminale fac- simile (apparecchiature facsimile o TC fax) o casella postale elettronica del servizio pubblico di posta elettronica, l'inoltro di documenti grafici in bianco e nero ad utenti muniti di terminali fac- simile, tramite un sistema di tipo a memorizzazione e rilancio (store and forward), realizzato mediante appositi apparati (nodi fax) opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.