IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto  ministeriale  1  settembre  1983  istitutivo  del
servizio   facsimile  fra  utenti  della  rete  telefonica  commutata
pubblica denominato "telefax", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 9 aprile 1984;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  giugno  1984  istitutivo  del
servizio  di  facsimile  pubblico  per  la  trasmissione di documenti
grafici in bianco e nero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  230
del 22 agosto 1984;
  Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1990, n. 260, concernente il
regolamento  del  servizio  pubblico di posta elettronica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1990;
  Considerata l'opportunita' di istituire, nell'ambito  del  servizio
pubblico di posta elettronica, un servizio che consenta agli abbonati
di detto servizio muniti di terminale fascsimile o di casella postale
elettronica:
   l'invio di documenti grafici con elevata affidabilita' e qualita';
   l'identificazione  del  mittente  da  parte  del  servizio tramite
codice di accesso riservato personale (password);
   l'archiviazione, da  parte  del  servizio,  dei  messaggi  inviati
tramite  terminale  facsimile, con possibilita' di emissione di copia
conforme dei messaggi archiviati;
   la utilizzazione di prestazioni di indirizzo plurimo, trasmissione
differita e trasmissione mediante liste di destinatari preregistrate;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 14 settembre 1993;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota
GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' istituito, in via provvisoria, con attivazione graduale delle
prestazioni opzionali, il servizio PT fax che permette agli  abbonati
al  servizio  pubblico di posta elettronica, muniti di terminale fac-
simile  (apparecchiature  facsimile  o  TC  fax)  o  casella  postale
elettronica  del servizio pubblico di posta elettronica, l'inoltro di
documenti grafici in bianco e nero ad utenti muniti di terminali fac-
simile, tramite un sistema di tipo a memorizzazione e rilancio (store
and  forward),  realizzato  mediante  appositi  apparati  (nodi  fax)
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.