IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazio ni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 con la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 33, con il quale sono state fissate le tariffe del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1988; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di fornire al gestore pubblico adeguati strumenti operativi al fine di porre un freno al sempre crescente fenomeno dell'insolvenza e delle frodi effettuate da una parte dell'utenza del servizio radiomobile pubblico di comunicazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM 72446/4226 DL del 6 agosto 1993); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, citato in premessa, e' sostituito dai seguenti commi: " 3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente e' tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento. 3-bis. A tal fine la societa' concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto. 3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalita' di cui al comma 3, la societa' concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione. 3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3- bis e 3- ter, la societa' concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 33/1990, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione. 3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente e' tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento. 3-bis. A tal fine la societa' concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto. 3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalita' di cui al comma 3, la societa' concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione. 3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3- bis e 3-ter, la societa' concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484. 4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazone nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il D.M. n. 484/1988 approva il regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico. Si trascrive il testo del relativo art. 13: "Art. 13. - Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro i primi quindici giorni del primo mese di ciascun bimestre o comunque non oltre quindici giorni dalla data di emissione - se posteriore al giorno di inizio del bimestre medesimo - indicata nella bolletta. In caso di ritardato pagamento, l'abbonato dovra' corrispondere una indennita' commisurata all'importo della bolletta in ragione di L. 20 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 100, per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno; L. 40 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 200 per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno e fino al 60 giorno; L. 60 per ogni 1.000 lire o frazione con un minimo di L. 300 per i pagamenti effettuati successivamente. Il mancato pagamento verra' segnalato all'utente sulla bolletta immediatamente successiva ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorsi quindici giorni dall'inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione della raccomandata di cui al comma precedente, la societa' ha il diritto di sospendere il servizio telefonico. Persistendo il ritardo del pagamento per un periodo di quindici giorni dalla sospensione, la societa' inviera' apposita raccomandata con avviso di ricevimento di preavviso di risoluzione del contratto, che avra' luogo qualora, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata stessa, l'abbonato non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto. La risoluzione del contratto da' diritto alla societa' di ritirare il materiale installato presso l'utente e di esigere a titolo di penale, oltre l'indennita' di cui sopra, le rimanenti bimestralita' di canone fino alla naturale scadenza del contratto di abbonamento. La societa' ha pure il diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per qualsiasi altro titolo. L'abbonato al quale sia stato sospeso il servizio telefonico e' inoltre tenuto a corrispondere alla societa' concessionaria, per ottenere il ripristino del servizio stesso prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, gli importi previsti per il riallaccio dal provvedimento tariffario in vigore. In caso di motivato reclamo scritto dell'abbonato, la societa' sospendera' i termini di cui sopra, relativamente alle voci contestate, fino alla data del chiarimento scritto inviato all'abbonato, ferma restando l'applicazione delle previste penali, dalla data di scadenza del pagamento della bolletta contestata, nel caso in cui il reclamo risulti infondato".