IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata  a  Nairobi   dall'U.I.T.   (Unione   internazionale   delle
telecomunicazio ni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con
legge 9 maggio 1986, n. 149; 
  Vista la convenzione stipulata il  1  agosto  1984  con  la  SIP  -
Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni  p.a.,  per
la concessione dei servizi  di  telecomunicazioni  nazionali  ad  uso
pubblico, approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  13
agosto 1984, n. 523; 
 Visto  il  decreto  ministeriale   31   gennaio   1983   concernente
l'approvazione   del   piano   nazionale   di   ripartizione    delle
radiofrequenze pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale  n.
47 del 17 febbraio 1983; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale
e' stato adottato il regolamento concernente il servizio  radiomobile
pubblico  terrestre  di  comunicazione,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990; 
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 33, con il quale
sono state fissate  le  tariffe  del  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1990; 
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre  1988,  n.  484,  con  il
quale sono state approvate le condizioni di abbonamento  al  servizio
telefonico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  15
novembre 1988; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di fornire al gestore  pubblico  adeguati
strumenti operativi al fine di porre un  freno  al  sempre  crescente
fenomeno dell'insolvenza  e  delle  frodi  effettuate  da  una  parte
dell'utenza del servizio radiomobile pubblico di comunicazione; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 22 luglio 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  GM
72446/4226 DL del 6 agosto 1993); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 3 dell'art. 4  del  decreto  ministeriale  13  febbraio
1990, n. 33, citato in premessa, e' sostituito dai seguenti commi: 
  " 3. All'atto della stipula del contratto di  abbonamento  l'utente
e'  tenuto  a  versare  un  importo  a  titolo  di  anticipo  per  le
conversazioni interurbane, corrispondente  al  valore  economico  del
traffico  che  presume  di  effettuare  nel   relativo   periodo   di
fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso  in  cui  il
gestore verifichi - la prima volta, dopo  un  periodo  di  10  giorni
dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni  momento  -
che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo
di fatturazione - superi, del 75% ovvero di  L.  500.000,  il  valore
economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del  contratto
di abbonamento. 
  3-bis.  A  tal  fine   la   societa'   concessionaria   SIP   invia
all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di  ricevimento,
una richiesta di adeguamento commisurata al  traffico  effettivamente
svolto,  valutato  in  funzione  del  periodo  di  fatturazione,  con
l'impegno  per  l'abbonato  stesso  di  provvedere,  entro  5  giorni
lavorativi dal ricevimento  della  comunicazione,  al  versamento  di
quanto richiesto. 
  3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio  radiomobile  pubblico
di comunicazione effettui, anche in un solo giorno,  un  traffico  il
cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato
al momento della stipula  del  contratto  ovvero  l'importo  adeguato
successivamente secondo le modalita' di cui al comma 3,  la  societa'
concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura  e  ad  inviare
immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di
ricevimento, all'utente, che deve provvedere  al  pagamento  entro  5
giorni lavorativi dalla data di ricezione. 
  3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini
previsti dai commi 3- bis e 3- ter, la  societa'  concessionaria  SIP
disabilita l'utenza  all'effettuazione  del  traffico  internazionale
uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto  il
pagamento, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 
  3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater,
si applicano le norme di cui  al  decreto  ministeriale  8  settembre
1988, n. 484". 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il  testo  dell'art.  4  del  D.M.  n.  33/1990,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  4. - 1. Con separato decreto ministeriale vengono
          fissate le tariffe del servizio.
             2.  Il   presente   decreto   sostituisce   il   decreto
          ministeriale  3  agosto  1985, citato nelle premesse, nella
          parte in cui disciplina il  servizio  radiomobile  pubblico
          terrestre di conversazione.
             3.  All'atto  della stipula del contratto di abbonamento
          l'utente e'  tenuto  a  versare  un  importo  a  titolo  di
          anticipo  per  le conversazioni interurbane, corrispondente
          al valore economico del traffico che presume di  effettuare
          nel  relativo  periodo  di  fatturazione. Tale importo deve
          essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi  -  la
          prima  volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione
          del servizio e, successivamente, in ogni momento -  che  il
          traffico  effettivamente  svolto  -  rapportato  all'intero
          periodo di fatturazione - superi,  del  75%  ovvero  di  L.
          500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto
          della stipula del contratto di abbonamento.
             3-bis.  A  tal fine la societa' concessionaria SIP invia
          all'abbonato, mediante lettera  assicurata  con  avviso  di
          ricevimento,  una  richiesta  di adeguamento commisurata al
          traffico effettivamente svolto, valutato  in  funzione  del
          periodo  di  fatturazione,  con  l'impegno  per  l'abbonato
          stesso  di  provvedere,  entro  5  giorni  lavorativi   dal
          ricevimento  della  comunicazione,  al versamento di quanto
          richiesto.
             3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile
          pubblico  di  comunicazione  effettui,  anche  in  un  solo
          giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di
          L.  500.000,  l'importo dichiarato al momento della stipula
          del contratto  ovvero  l'importo  adeguato  successivamente
          secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  3,  la societa'
          concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura e  ad
          inviare   immediatamente  la  relativa  bolletta,  a  mezzo
          assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che  deve
          provvedere  al  pagamento  entro  5 giorni lavorativi dalla
          data di ricezione.
             3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai  versamenti
          nei  termini previsti dai commi 3- bis e 3-ter, la societa'
          concessionaria SIP  disabilita  l'utenza  all'effettuazione
          del  traffico  internazionale  uscente.  Decorsi  ulteriori
          dieci giorni senza che sia  intervenuto  il  pagamento,  si
          applicano  le  disposizioni di cui al terzo comma dell'art.
          13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.
             3-quinquies.  Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3
          a 3-quater,  si  applicano  le  norme  di  cui  al  decreto
          ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.
             4.  Il  presente decreto entra in vigore il primo giorno
          del mese successivo a quello della sua  pubblicazone  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
             - Il D.M. n. 484/1988 approva il regolamento di servizio
          per  l'abbonamento  telefonico.  Si  trascrive il testo del
          relativo art. 13:
             "Art. 13. - Il  pagamento  delle  bollette  deve  essere
          effettuato  entro i primi quindici giorni del primo mese di
          ciascun bimestre o comunque non oltre quindici giorni dalla
          data di emissione - se posteriore al giorno di  inizio  del
          bimestre  medesimo  -  indicata  nella bolletta. In caso di
          ritardato pagamento, l'abbonato  dovra'  corrispondere  una
          indennita'   commisurata   all'importo  della  bolletta  in
          ragione di L. 20 per ogni 1.000 lire  o  frazione,  con  un
          minimo  di  L. 100, per i pagamenti effettuati dal 16 al 30
          giorno; L. 40 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo
          di L. 200 per i pagamenti effettuati dopo il  30  giorno  e
          fino al 60 giorno; L. 60 per ogni 1.000 lire o frazione con
          un   minimo   di   L.   300   per  i  pagamenti  effettuati
          successivamente.
             Il mancato pagamento verra' segnalato  all'utente  sulla
          bolletta  immediatamente  successiva ovvero a mezzo lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento.
             Decorsi  quindici  giorni   dall'inizio   del   bimestre
          successivo ovvero dalla ricezione della raccomandata di cui
          al   comma   precedente,  la  societa'  ha  il  diritto  di
          sospendere il servizio telefonico.  Persistendo il  ritardo
          del  pagamento  per  un  periodo  di  quindici giorni dalla
          sospensione, la societa' inviera' apposita raccomandata con
          avviso di  ricevimento  di  preavviso  di  risoluzione  del
          contratto,  che  avra'  luogo  qualora,  entro dieci giorni
          dalla  data  di  ricezione   della   raccomandata   stessa,
          l'abbonato  non  abbia  provveduto  al  pagamento di quanto
          dovuto.
             La risoluzione del contratto da' diritto  alla  societa'
          di  ritirare  il  materiale installato presso l'utente e di
          esigere a titolo  di  penale,  oltre  l'indennita'  di  cui
          sopra,  le  rimanenti  bimestralita'  di  canone  fino alla
          naturale  scadenza  del  contratto  di  abbonamento.     La
          societa'  ha  pure il diritto di rivalersi, per il recupero
          del suo credito, sulle somme anticipate  dall'abbonato  per
          comunicazioni interurbane o per qualsiasi altro titolo.
             L'abbonato  al  quale  sia  stato  sospeso  il  servizio
          telefonico e' inoltre tenuto a corrispondere alla  societa'
          concessionaria,  per  ottenere  il  ripristino del servizio
          stesso prima che il relativo contratto di  abbonamento  sia
          dichiarato  risolto, gli importi previsti per il riallaccio
          dal provvedimento tariffario in vigore.
             In  caso  di  motivato reclamo scritto dell'abbonato, la
          societa' sospendera' i termini di cui sopra,  relativamente
          alle  voci  contestate,  fino  alla  data  del  chiarimento
          scritto inviato all'abbonato, ferma restando l'applicazione
          delle previste penali, dalla data di scadenza del pagamento
          della bolletta contestata,  nel  caso  in  cui  il  reclamo
          risulti infondato".