IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108; Vista la direttiva 92/15/CEE della Commissione recante modifica della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985 recante modificazioni ed aggiornamenti, al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 4 aprile 1985 necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria sopra citata; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1985 e' modificato come segue: PARTE PRIMA. - E' aggiunta la lettera B davanti ai seguenti sottotitoli: "1. Ammorbidenti" e "2. Altri additivi". - Nel sottotitolo "B.1. Ammorbidenti" dopo la voce "sorbitolo" e' inserita la seguente voce: "tetraetilenglicole". - Nel sottotitolo "B.2. Altri additivi - Terza classe Agenti ancoranti" dopo il primo trattino e' inserita la seguente voce: "- prodotti di condensazione di melammina-urea-formaldeide modificata con tris-(2-idrossietil)ammina.". Si applicano le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste per il primo trattino. PARTE SECONDA. - E' aggiunta la lettera C davanti ai seguenti sottotitoli: "1. Polimeri" - "2. Resine" e "3. Plastificanti". - Nel sottotitolo "C.3 Plastificanti": 1) sono soppresse le seguenti sostanze: a) butil-metilcarbossibutilftalato (butilftalilbutilglicolato); b) di-isobutilftalato; c) di-(metilcicloesil) ftalato e suoi isomeri (sestoftalato); d) metil-metilcarbossietilftalato (metilftaliletilglicolato); 2) per la voce "butilbenzilftalato" vengono previste le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a 2 mg/dm(Elevato al Quadrato) nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari"; 3) per la voce "di-n-butilftalato" vengono previste le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a 3 mg/dm(Elevato al Quadrato) nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari"; 4) per la voce "dicicloesilftalato" vengono previste le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a 4 mg/dm(Elevato al Quadrato) nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari". - Davanti al sottotitolo "4. Altri additivi" e' aggiunta la lettera "C" e le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste: "uguale o inferiore a 6 mg/dm(Elevato al Quadrato) in totale sul lato a contatto con il prodotto alimentare" sono sostituite dalle seguenti: "uguale o inferiore a 6 mg/dm(Elevato al Quadrato) in totale della pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata compresa la vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari". - Davanti al sottotitolo "4.1 Additivi elencati nella prima parte" e' aggiunta la lettera "C" e le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste: "vedi parte prima" sono sostituite dalle seguenti: "stesse limitazioni specifiche della parte prima (le quantita' di mg/dm(Elevato al Quadrato) devono tuttavia essere riferite alla pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata, compresa la vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari)". - Davanti al sottotitolo "4.2 Additivi specifici per vernici" e' aggiunta la lettera "C" e le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste: "la quantita' di ciascuna sostanza o gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm(Elevato al Quadrato) (o limite inferiore se cosi' indicato) sul lato a contatto con il prodotto alimentare" sono sostituite dalle seguenti: "la quantita' di ciascuna sostanza o gruppo di sostanze di ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm(Elevato al Quadrato) (o un limite inferiore se cosi' specificato) nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari". - Il sottotitolo: "D. Solventi" e' sostituito dal seguente: "C.5. Solventi". 2. Le sostanze di cui al comma 1, Parte seconda, secondo trattino, punto 1) sono soppresse dall'allegato II, sezione 3, Parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973.