IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Vista la direttiva 92/15/CEE della Commissione recante modifica 
  della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento 
  delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli 
  oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973,  concernente   la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  aprile  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985 recante modificazioni ed
aggiornamenti, al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973; 
  Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del
decreto ministeriale 4 aprile  1985  necessarie  per  il  recepimento
della direttiva comunitaria sopra citata; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 22 luglio 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1985  e'  modificato
come segue: 
PARTE PRIMA. 
  - E' aggiunta la lettera B davanti  ai  seguenti  sottotitoli:  "1.
Ammorbidenti" e "2. Altri additivi". 
  - Nel sottotitolo "B.1. Ammorbidenti" dopo la voce  "sorbitolo"  e'
inserita la seguente voce: "tetraetilenglicole". 
  - Nel sottotitolo  "B.2.  Altri  additivi  -  Terza  classe  Agenti
ancoranti" dopo il primo trattino e' inserita la  seguente  voce:  "-
prodotti di condensazione  di  melammina-urea-formaldeide  modificata
con  tris-(2-idrossietil)ammina.".  Si   applicano   le   condizioni,
limitazioni e tolleranze d'impiego previste per il primo trattino. 
PARTE SECONDA. 
  - E' aggiunta la lettera C davanti  ai  seguenti  sottotitoli:  "1.
Polimeri" - "2. Resine" e "3. Plastificanti". 
  - Nel sottotitolo "C.3 Plastificanti": 
   1) sono soppresse le seguenti sostanze: 
     a) butil-metilcarbossibutilftalato (butilftalilbutilglicolato); 
     b) di-isobutilftalato; 
     c) di-(metilcicloesil) ftalato e suoi isomeri (sestoftalato); 
     d) metil-metilcarbossietilftalato (metilftaliletilglicolato); 
   2) per la voce "butilbenzilftalato" vengono previste  le  seguenti
condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a
2 mg/dm(Elevato al Quadrato) nella vernice sul lato a contatto con  i
prodotti alimentari"; 
   3) per la voce "di-n-butilftalato" vengono  previste  le  seguenti
condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a
3 mg/dm(Elevato al Quadrato) nella vernice sul lato a contatto con  i
prodotti alimentari"; 
   4) per la voce "dicicloesilftalato" vengono previste  le  seguenti
condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a
4 mg/dm(Elevato al Quadrato) nella vernice sul lato a contatto con  i
prodotti alimentari". 
  - Davanti al sottotitolo "4. Altri additivi" e' aggiunta la lettera
"C" e le condizioni, limitazioni  e  tolleranze  d'impiego  previste:
"uguale o inferiore a 6 mg/dm(Elevato al Quadrato) in totale sul lato
a  contatto  con  il  prodotto  alimentare"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "uguale o inferiore  a  6  mg/dm(Elevato  al  Quadrato)  in
totale  della  pellicola  di  cellulosa  rigenerata  non   verniciata
compresa la vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari". 
  - Davanti al sottotitolo "4.1 Additivi elencati nella prima  parte"
e' aggiunta la lettera "C" e le condizioni, limitazioni e  tolleranze
d'impiego  previste:  "vedi  parte  prima"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  "stesse  limitazioni  specifiche  della  parte  prima  (le
quantita'  di  mg/dm(Elevato  al  Quadrato)  devono  tuttavia  essere
riferite alla  pellicola  di  cellulosa  rigenerata  non  verniciata,
compresa la vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari)". 
  - Davanti al sottotitolo "4.2 Additivi specifici  per  vernici"  e'
aggiunta la lettera "C" e le  condizioni,  limitazioni  e  tolleranze
d'impiego previste: "la quantita' di ciascuna sostanza  o  gruppo  di
sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm(Elevato al Quadrato)  (o
limite inferiore se cosi'  indicato)  sul  lato  a  contatto  con  il
prodotto alimentare" sono sostituite dalle seguenti: "la quantita' di
ciascuna sostanza o gruppo di sostanze di ciascun trattino  non  deve
essere  superiore  a  2  mg/dm(Elevato  al  Quadrato)  (o  un  limite
inferiore se cosi' specificato) nella vernice sul lato a contatto con
i prodotti alimentari". 
  - Il sottotitolo: "D. Solventi" e' sostituito dal  seguente:  "C.5.
Solventi". 
  2. Le sostanze di cui al comma 1, Parte seconda, secondo  trattino,
punto 1) sono soppresse dall'allegato II,  sezione  3,  Parte  B  del
decreto ministeriale 21 marzo 1973.