IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2568/91 della commissione, dell'11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli
oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
  Ritenuto che occorre dettare norme di attuazione  della  disciplina
per  il  riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini,  ai  sensi  dell'art.  34
della citata legge 5 febbraio 1992, n. 169;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'Adunanza
generale del 24 giugno 1993;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi  del
citato  art.  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400,
effettuata con nota n. 60361 dell'11 settembre 1993,
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                             REGOLAMENTO
concernente norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.  169,
   per  la  disciplina  del  riconoscimento  delle  denominazioni  di
   origine,  dell'albo  degli  oliveti,  della denuncia di produzione
   delle olive e dell'attivita'  delle  commissioni  di  degustazione
   degli oli a denominazione di origine controllata.
                               Art. 1.
                 Nomi geografici delle denominazioni
                  di origine controllata degli oli
  1. I nomi geografici utilizzabili per designare le denominazioni di
origine   controllate   degli  oli  vergini  ed  extravergini  devono
corrispondere a zone di coltivazione dell'olivo di interesse plurimo,
essere individuabili su cartografia 1:25.000 e far riferimento ad  un
territorio  omogeneo  per  condizioni  naturali,  ecopedologiche e di
coltura dell'olivo. Possono essere compresi, oltre il  territorio  di
stretta  pertinenza  geografica  indicato  con  la  denominazione  di
origine, anche territori adiacenti  o  vicini  che  abbiano  analoghe
condizioni  ambientali ed in cui siano praticate le medesime tecniche
colturali, purche' gli oli prodotti  abbiano  uguali  caratteristiche
chimico-fisiche ed organolettiche.
  2.  Nell'ambito della zona di produzione possono essere individuate
aree  piu'  ristrette,  denominate   sottozone,   aventi   specifiche
caratteristiche ambientali tradizionalmente note e che possono essere
localizzate  con  specifico  nome  geografico o storico geografico in
aggiunta a quello riferito alla denominazione. L'uso del nome di  una
sottozona  deve  essere  specificamente  previsto nel disciplinare di
produzione e deve essere indicato unitamente  alla  denominazione  di
origine.  Il  disciplinare di produzione puo' eventualmente prevedere
l'uso, in abbinamento al nome geografico della denominazione, di  una
menzione  geografica  di  uso tradizionale, purche' tale menzione sia
tale da rafforzare l'identita' dell'olio e non indica il  consumatore
in  errore  circa  l'origine o la qualita' dell'olio. I caratteri con
cui  vengono  indicate  le  sottozone  o  le   menzioni   geografiche
aggiuntive  devono essere di dimensioni inferiori a quelli utilizzati
per designare la denominazione di origine. I nomi delle  sottozone  e
le menzioni aggiuntive non devono ripetere i nomi delle denominazioni
di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome
geografico  gia'  attribuito ad altro olio a denominazione di origine
controllata.
  3. Le menzioni geografiche  aggiuntive  possono  essere  utilizzate
alle seguenti condizioni:
    a) che vengano indicate all'atto della denuncia degli oliveti;
    b)  che  siano oggetto di specifiche denunce annuali delle olive,
le quali ultime devono essere prese  in  carico  separatamente  negli
appositi registri di magazzino ai fini della oleificazione;
    c)  che  l'olio  cosi'  designato sia interamente prodotto con le
olive  derivate   dalla   localita'   geografica   designata,   senza
possibilita'  di  assemblaggio  con  oli  appartenenti  alla medesima
denominazione;
    d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa
nazionale  e  comunitaria  in   materia   di   presentazione   e   di
designazione.
  4. Ove si verifichino casi di omonimia tra nomi geografici di due o
piu'  denominazioni,  il  Comitato nazionale di cui all'art. 14 della
legge 5 febbraio 1992, n. 169, d'ora in avanti  denominato  "Comitato
nazionale",  propone al Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali l'opzione per nomi geografici aventi
rilevanza economica prevalente per tradizione  oppure  prevede  altri
nomi  o  menzioni  aggiuntive  atte ad una migliore definizione della
localita'.
  5. Non e' consentito l'impiego del nome geografico  utilizzato  per
designare l'origine di un olio quando tale nome non sia espressamente
previsto nei disciplinari di produzione.
  6.  Non  e' consentito, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, l'uso di marchi o di ragioni sociali che contengano  un
nome  geografico  gia'  riservato  a una D.O.C., o che abbiano nomi o
logotipi  la  cui  assonanza  o  la  cui  immagine  imitino  un  nome
geografico  o siano suscettibili di creare confusione nel consumatore
circa  l'origine  o  la  qualita'  merceologica  dell'olio,   nonche'
l'utilizzo   di   dizioni   simili   o  associate  con  l'indicazione
"denominazione  di  origine  controllata"  anche  espresse  in  forma
abbreviata  o  in  sigla.  Per  i marchi, i nomi e le ragioni sociali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente  regolamento  e
che contengano nomi geografici, possono, su istanza degli interessati
e  sentito  il  Comitato nazionale, essere stabilite misure idonee al
fine  di  evitare  confusione  con  la   denominazione   di   origine
controllata,  quali  la  minimizzazione  dei  caratteri o la modifica
della ragione sociale ovvero l'uso di codici.
  7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3,  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  169,  l'uso  di  toponomi  e di nomi relativi ad
aziende agrarie comunque  denominate  e'  sempre  consentito  purche'
l'olio  cosi'  designato  provenga  esclusivamente dalle localita' di
riferimento  e  sia stato oggetto di specifica denuncia delle olive e
di  registrazione  secondo  le  modalita'   previste   nel   presente
regolamento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge 5 febbraio 1992, n.  169,  reca:  "Disciplina
          per   il  riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine
          controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini".
             -  Il  regolamento  CEE  n.   2568/91,   relativo   alle
          caratteristiche  degli  oli  di oliva, nonche' ai metodi ad
          essi  attinenti,  e'  stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 248 del 5 settembre
          1991  e  ripubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  n.  81  del 21 ottobre 1993, 2a serie
          speciale.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - L'art.  14  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  169,
          istituisce  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  della
          denominazione di origine controllata  degli  oli  di  oliva
          vergini  ed  extravergini;  prevede  che  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica ne siano stabilite le norme  di
          organizzazione  e funzionamento; ne fissa la composizione e
          stabilisce che con decreto del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste ne siano nominati i componenti.
             -  Il  D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione
          delle   direttive   CEE   89/395   e   89/396   concernenti
          l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita' dei
          prodotti alimentari".
             - L'art. 7, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.
          169,    non    estende    il    divieto    all'impiego   di
          sottospecificazioni geografiche  veritiere,  come  nomi  di
          fattorie,  di  tenute,  di comuni o frazioni per i prodotti
          che recano la denominazione di origine controllata, purche'
          le stesse specificazioni siano  riportate  graficamente  in
          dimensioni  dimezzate rispetto ai caratteri con cui vengono
          trascritte le denominazioni riconosciute.