IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la organizzazione e di assicurare i necessari finanziamenti in relazione alla presidenza italiana del Gruppo dei 7 Paesi piu' industrializzati, della Iniziativa centro-europea e della CSCE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi piu' industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro- europea, e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici. 2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non piu' di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonche' non piu' di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non piu' di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando. 3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attivita' necessarie. 4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non piu' di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonche' un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non piu' di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando. 5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.