IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, recante interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Visto in particolare il capo V della predetta legge  concernente  i
consorzi di garanzia collettiva fidi, ed in particolare l'art. 33 che
prevede  contributi  a  favore  dei  fondi  interconsortili  e per la
realizzazione di programmi gestionali;
  Visto  l'art.  33,  comma  4,  della  medesima  legge  che  prevede
l'emanazione  di un decreto per la determinazione delle modalita' per
la concessione e l'erogazione dei contributi di cui  al  citato  art.
33;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 26 aprile 1993;
                             A D O T T A
il seguente regolamento recante norme per la concessione e
   l'erogazione  dei  contributi  previsti dall'art. 33 della legge 5
   ottobre 1991, n. 317, a favore dei consorzi, societa' consortili e
   cooperative di garazia collettiva fidi per i fondi interconsortili
   di secondo grado e per la realizzazione di programmi gestionali.
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
    a) legge: la  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
    b)  Confidi:  i consorzi, le societa' consortili e le cooperative
di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della legge.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 33 della legge n.
          317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo  delle
          piccole imprese):
             "Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e programmi
          gestionali).  -  1. I consorzi, le societa' consortili e le
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  di  cui   agli
          articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi
          interconsortili  di  secondo  grado  a  carattere nazionale
          volti a convalidare la  capacita'  operativa  dei  consorzi
          stessi  attraverso  l'attenuazione  dei  rischi  incontrati
          nell'ambito della propria attivita' istituzionale,  possono
          beneficiare,  a  valere sul fondo di cui all'art. 43, comma
          1, del contributo dello Stato nella misura massima  del  50
          per  cento  delle  quote  apportate  al  fondo  da  ciascun
          consorzio, societa' consortile o  cooperativa  fino  ad  un
          massimo  di  40  milioni  di  lire  annui. Tali limiti sono
          elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni  di
          lire  per  i  consorzi,  societa'  consortili o cooperative
          operanti nei territori di cui all'allegato  al  regolamento
          CEE  n.  2052/88  del  Consiglio,  e nei territori italiani
          colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con
          decisione della Commissione delle Comunita' europee del  21
          marzo  1989  e  interessati  dalle  azioni  comunitarie  di
          sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88.  Tale
          contributo  e'  dedotto  da  quello  concesso  agli  stessi
          consorzi ai sensi dell'art. 31.
             2.  Ai consorzi, alle societa' consortili e alle cooper-
          ative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e
          30 possono essere accordati altresi'  contributi  in  conto
          capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per
          la  realizzazione  di programmi di sviluppo organizzativo e
          gestionale, anche con l'impiego di  strumenti  informatici,
          per  la  fornitura  di  servizi  di natura finanziaria alle
          piccole imprese consorziate.
             3. Il contributo non puo' superare il 50 per  cento  del
          costo  del  progetto  fino  ad un massimo di 100 milioni di
          lire ed e' cumulabile solo  entro  tali  limiti  con  altri
          contributi   in  conto  capitale  concessi  per  lo  stesso
          programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici.
          Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento  e
          a  200  milioni di lire per i territori di cui all'allegato
          al regolamento  CEE  n.    2052/88  del  Consiglio,  e  nei
          territori   italiani   colpiti   da   fenomeni  di  declino
          industriale, individuati con  decisione  della  Commissione
          delle  Comunita'  europee  del  21 marzo 1989 e interessati
          dalle azioni comunitarie  di  sviluppo  di  cui  al  citato
          regolamento CEE n. 2052/88.
             4.   Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          del  tesoro, sono stabilite le modalita' per la concessione
          e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
             5. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente
          articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che
          e'  a  tal  fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno
          degli anni 1991, 1992 e 1993.
             6. I consorzi di garanzia  collettiva  fidi  di  secondo
          grado  costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di
          garanzia collettiva fidi  iscritte  alla  separata  sezione
          dell'albo  delle imprese artigiane di cui all'art. 6, primo
          comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,  sono  ammessi  a
          beneficiare  dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31
          della presente  legge  nei  limiti  dell'autorizzazione  di
          spesa prevista dal comma 6 del medesimo art.  31.
             7.  Per  beneficiare  dell'intervento dello Stato di cui
          all'art. 31 e' necessario che ciascuna cooperativa  di  cui
          al  comma  1  del  presente  articolo  sia costituita da un
          numero minimo di  cinquanta  imprese  artigiane  e  che  il
          consorzio  di  cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di
          garanzia monetaria di importo  non  inferiore  a  lire  150
          milioni".
          Note alle premesse:
             -  Per  il testo dell'art. 33 della legge n. 317/1991 si
          veda in nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunitati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si trascrive il testo degli articoli  29  e  30  della
          citata legge n. 317/1991:
             "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di cui all'art. 31, si
          considerano consorzi e cooperative di  garanzia  collettiva
          fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
          cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
               a)  l'attivita'  di prestazione di garanzie collettive
          per favorire la concessione di finanziamenti  da  parte  di
          aziende  e  istituti  di  credito, di societa' di locazione
          finanziaria, di societa' di cessione di crediti di  imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
               b)  l'attivita'  di  informazione,  di consulenza e di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni  di servizi per il miglioramento della gestione
          finanziaria delle stesse  imprese.  A  tale  attivita',  in
          quanto  connessa e complementare a quella di prestazione di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima.
             2.  Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31
          i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi  ai
          quali,  alla  data  del 30 giugno 1990, partecipano piccole
          imprese industriali con non piu'  di  trecento  dipendenti,
          fermo  il  limite del capitale investito di cui all'art. 1,
          in misura non superiore ad un sesto del numero  complessivo
          delle aziende consorziate".
            "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - Le co-
          operative,  i  consorzi  e le societa' consortili, anche in
          forma  cooperativa,  che  svolgono  le  attivita'  di   cui
          all'art.  29  sono  ammessi  a  beneficiare dell'intervento
          dello Stato previsto dalle disposizioni del  presente  Capo
          se  costituiti  da  almeno  50 piccole imprese industriali,
          commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla
          legge  8  agosto  1985,   n.   443,   anche   a   carattere
          intersettoriale  e dispongono di fondi di garanzia monetari
          (fondi  rischi)  costituiti  da  versamenti  delle   stesse
          imprese  consorziate  di  importo  non  inferiore a lire 50
          milioni".