Il finanziamento per il triennio 1994-96 e' previsto dall'art.  2,
comma 2, del decreto-legge n. 209 del 28 marzo 1994.
1) Finalita' dei progetti.
   I  progetti sono destinati a minori (e/o gruppi di minori) in eta'
compresa tra 11/18  anni  in  condizione  di  forte  deprivazione  di
opportunita'  educative  e  sociali  (siano  o  meno gia' entrati nel
circuito penale) e residenti in aree a rischio per il  combinarsi  di
accentuati  livelli  di  disgregazione sociale e di forte presenza di
criminalita' organizzata e minorile.
   E' indispensabile che i progetti prevedano modalita'  d'intervento
flessibili,  tali  da  consentire  di  far  fronte all'evoluzione dei
fenomeni criminosi.
   I progetti devono perseguire le seguenti finalita':
   stabilire un contatto diverso con i minori o gruppi di minori;
   coinvolgere, ove necessario, le famiglie;
   assicurare opportunita'  di  sostegno  ai  minori  e/o  gruppi  di
minori,  di  ordine materiale, relazionali e culturali, favorendo gli
interventi  di   carattere   socializzante   ed   aggregante,   anche
d'autogestione;
   promuovere l'accordo istituzionale tra gli organismi dello Stato e
le  autonomie  locali,  in  modo  da  creare  una  cultura comune sul
problema della criminalita' organizzata;
   catalizzare   e   potenziare   il   sistema   delle   opportunita'
disponibili;
   promuovere la collaborazione attiva e l'impegno diretto attorno al
progetto delle forze sociali locali, dell'associazionismo;
   favorire  lo  sviluppo di una chiarificazione e presa di coscienza
circa  i  problemi  connessi  alla   criminalita'   organizzata   sia
nell'opinione  pubblica  locale  che  tra gli operatori impegnati nel
progetto.
2) Contenuto dei progetti.
   Nell'ambito  degli  interventi  previsti  a   favore   dell'utenza
indicata  verra'  attribuita  preferenza  assoluta  ai  progetti  che
prevedono:
   a) il sostegno ed il trattamento dei minori  in  ambiente  esterno
attraverso   l'impiego  di  specifiche  professionalita',  quali  gli
educatori di strada, in collegamento  con  i  servizi  di  assistenza
degli enti locali.
   b)  l'attivazione  di  centri diurni polifunzionali aperti anche a
minori non sottoposti a procedimenti  penali.  Tali  centri  dovranno
prevedere  programmi  educativi  di studio e di formazione-lavoro, di
animazione, di consulenza e di sostegno  alle  famiglie  ed  altresi'
consentire   l'attuazione   di   misure   cautelari,   alternative  e
sostitutive alla detenzione  (art.  12  del  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 272);
   c)  la  realizzazione  di comunita' giovanili per l'ospitalita' di
minori sottoposti a misure cautelari, collegate con le altre  agenzie
socio-educative  in  modo  da consentire un rapido rientro dei minori
nel proprio contesto di vita (articoli 18, 18-bis, e 22  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448);
   d)   il  potenziamento  di  comunita'  giovanili  organizzate  per
accogliere per periodi  medio-brevi  minori  sottoposti  alla  misura
della  sospensione  del  processo e messa alla prova, collegate con i
servizi sociali territoriali (art.  28  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).
   Va  precisato  che  le comunita' dovranno avere le caratteristiche
previste dall'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1989 n. 272;
   organizzazione di tipo familiare che preveda l'accoglimento di non
piu' di 10 unita' con la presenza anche di minori non appartenenti al
settore penale;
   personalizzazione del trattamento educativo;
   professionalita'  specifica  e  apporto  previsto  per   ciascuna;
livello  di  esperienza  maturata  nel  settore;  possesso dei titoli
professionali;
   interdisciplinarieta' degli operatori;
   integrazione con tutte le risorse territoriali.
3) Articolazione dei progetti.
   I progetti dovranno indicare:
   l'area  geografica  cui  si  riferiscono   (quartiere,   frazione,
comune);
   l'utenza  destinataria  (minori  denunciati,  evasori dell'obbligo
scolastico, etc.);
   le motivazioni a sostegno (condizioni socio-culturali e ambientali
su cui si vuole intervenire;  condizioni  di  rischio,  rapporti  con
l'area  penale,  eventuali  possibili  rapporti  con  la criminalita'
organizzata);
   gli strumenti concreti,  materiali  e  qualitativi,  attraverso  i
quali  si  intende  procedere (creazioni di equipes di coordinamento,
collegamento  con  istituzioni  territoriali,  del  privato   sociale
organizzato e volontariato, intervento di rete);
   le   finalita'   e   gli  obiettivi  da  raggiungere  (prevenzione
secondaria e terziaria);
   la tipologia dei servizi e strutture che si intendono attivare;
   l'indicazione dei tempi di attuazione (annuale trimestrale);
   la tipologia e modalita' delle  verifiche  relative  all'andamento
dei progetti (intermedie e finali);
   il  personale che si intende impiegare ed attivita' di formazione-
aggiornamento relativa allo stesso;
   le strutture e gli spazi gia' disponibili;
   le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi;
   il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato;
   l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive;
   la ripartizione analitica ed  annuale  dei  costi,  suddivisi  per
singole voci di spesa (personale, locazione, materiale, etc.).
4) Procedura.
   Per  la  richiesta  di  finanziamenti  per  l'anno  1994, i comuni
interessati dovranno trasmettere  la  delibera  della  giunta  con  i
progetti  proposti  al  Ministero  di  grazia  e  giustizia - Ufficio
centrale per la giustizia minorile - Via Giulia, 131 - Roma, entro il
30 giugno 1994 tramite le seguenti competenti  direzioni  dei  centri
per la giustizia minorile:
   per  la  regione  Sardegna:  Direzione del centro per la giustizia
minorile - Via Ippolito Nievo, 12 - Roma - Tel. 06/5806453;
   per  la  regione  Campania:  Direzione del centro per la giustizia
minorile - Viale Colli Aminei, 44 - Napoli - Tel. 081/7415638;
   per la regione Puglia:  Direzione  del  centro  per  la  giustizia
minorile - Piazza Garibaldi, 23 - Bari - Tel. 080/5213205;
   per  le  regioni  Sicilia  e Calabria: Direzione del centro per la
giustizia minorile - Via Principe di Palagonia, 135 - Palermo -  Tel.
091/6813110.
   Le  suddette  direzioni  entro  il  30  luglio 1994 trasmetteranno
all'Ufficio centrale per la giustizia minorile la  documentazione  di
cui  sopra,  corredata  per  ciascun progetto da un verbale, relativo
alla valutazione compiuta dai gruppi  integrati  operanti  presso  le
stesse direzioni.
   Saranno  considerate  presentate nei termini le richieste con data
di spedizione non successiva al 30 giugno 1994.
   In caso di delibera intervenuta  in  questo  stesso  giorno  sara'
ammissibile la richiesta spedita entro la giornata successiva.
   Sia le direzioni dei centri per la giustizia minorile che i gruppi
integrati  locali  sono  disponibili per un'azione di consulenza e di
collegamento.
5) Destinazione dei contributi.
   Saranno privilegiati quei progetti  che  prevedano  l'utilizzo  di
strutture  e  locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di
edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale,  statale,  e  di
enti  ed  organizzazioni  pubbliche)  idonei ad accogliere le diverse
attivita' previste  dai  progetti.  In  assenza  di  dette  strutture
potranno  essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti
da oneri di locazione per l'utilizzazione  di  locali  di  proprieta'
privata,   i  quali  dovranno  tuttavia  essere  gia'  adeguati  alle
necessita' ed alle articolazioni operative dei progetti proposti.
   In tale ipotesi verranno considerate, ai  fini  del  finanziamento
complessivo,  le  spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria
delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione
le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri
di attivita' e/o accoglienza per minori.
   Potranno  viceversa  essere  ammesse  nelle   quantita'   ritenute
indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative al
personale  da  utilizzare nelle attivita' progettuali, esclusivamente
nell'ambito delle  eventuali  convenzioni  che  i  comuni  finanziati
riterranno  di  stipulare  con associazioni e cooperative del privato
sociale organizzato o del volontariato.
   Il finanziamento sara assicurato dalle  competenti  direzioni  dei
centri  per  la  giustizia  minorile con pagamento a mezzo ordinativi
emessi sulla  sezione  di  tesoreria  dello  Stato  presso  la  Banca
d'Italia    di  ........  a  favore di ................... secondo le
seguenti scadenze:
   a) il 35% della somma complessiva all'atto di avvio del  progetto,
su  richiesta del comune che preannuncia l'attivazione del progetto e
parere favorevole del gruppo integrato locale;
   b) il 55% della somma finanziata dopo quattro mesi,  su  richiesta
del  comune, corredata da una relazione sullo stato di attuazione del
progetto e parere del gruppo integrato locale;
   c) il rimanente 10% entro il 25 novembre di ogni anno su richiesta
del comune con relazione conclusiva  e  contestuale  valutazione  del
gruppo integrato.
   Le   somme  non  impegnate  alla  chiusura  di  ciascun  esercizio
finanziario possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello
successivo.
                                                  Il Ministro: BIONDI