IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Decreta: Art. 1. 1. Il prodotto denominato "biodiesel", usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili, e' esentato dall'accisa nei limiti del previsto contingente annuo alle seguenti condizioni: a) il "biodiesel" deve essere ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati provenienti da semi oleosi coltivati, per almeno l'80 per cento, in regime di set-aside ai sensi del regolamento CEE n. 334/93 del 15 febbraio 1993, e, per il restante 20 per cento, da semi coltivati da agricoltori che aderiscono al regime comunitario di cui al regolamento CEE n. 1765/92 del 30 giugno 1992; b) il "biodiesel" deve essere prodotto in impianti che presentano caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e suc- cessive modificazioni; per gli impianti ubicati nei Paesi comunitari le caratteristiche tecniche devono essere analoghe a quelle richieste ai fini della concessione per gli impianti nazionali. 2. L'annualita' del contingente e' riferita al periodo dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.