IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il prodotto denominato "biodiesel", usato come carburante,  come
combustibile,  come  additivo  ovvero per accrescere il volume finale
dei carburanti e dei combustibili, e' esentato dall'accisa nei limiti
del previsto contingente annuo alle seguenti condizioni:
    a) il "biodiesel" deve essere ottenuto dalla  esterificazione  di
oli  vegetali  e  loro derivati provenienti da semi oleosi coltivati,
per almeno l'80 per cento,  in  regime  di  set-aside  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 334/93 del 15 febbraio 1993, e, per il restante 20
per  cento, da semi coltivati da agricoltori che aderiscono al regime
comunitario di cui al regolamento CEE n. 1765/92 del 30 giugno 1992;
    b) il "biodiesel" deve essere prodotto in impianti che presentano
caratteristiche  tecniche   riconosciute   idonee   ai   fini   della
concessione,  rilasciata  ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e suc-
cessive modificazioni; per gli impianti ubicati nei Paesi  comunitari
le caratteristiche tecniche devono essere analoghe a quelle richieste
ai fini della concessione per gli impianti nazionali.
  2. L'annualita' del contingente e' riferita al periodo dal 1 luglio
di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.