IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E D'INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto  il  decreto  3  febbraio  1993,  n.   29,   concernente   la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale 26  novembre  1984,  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate  alla  Unione  subalpina  di  assicurazioni
S.p.a., con sede in Torino;
  Vista  l'istanza in data 21 febbraio 1992, con la quale la predetta
Unione subalpina  di  assicurazioni  S.p.a.,  ha  chiesto  di  essere
autorizzata  ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
ramo assistenza;
  Vista la lettera in data 26 ottobre 1993, n. 316731, con  la  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato il proprio parere favorevole in
ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella  seduta  del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, e'
autorizzata  ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
ramo assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI