A    tutte    le   amministrazioni
                                  statali, regionali e provinciali
  Continuano  a   pervenire   a   questo   Ministero   e   ad   altre
amministrazioni statali comunicazioni di disdetta della contribuzione
ex  Ges.Ca.L.  da  parte  di  lavoratori  dipendenti, accompagnate da
richieste di rimborso dei contributi versati.
  Alcune istanze presuppongono la vigenza dell'articolo 9 della legge
28 febbraio 1949, n. 43 - che,  tra  l'altro,  disponeva  l'esenzione
dalla  contribuzione  INA-Casa dei lavoratori di eta' superiore ai 59
anni - mentre tale articolo e' stato abrogato dalla legge 14 febbraio
1963, n. 60, che  ha  disciplinato  la  soppressione  della  gestione
INA-Casa ed istituito la Ges.Ca.L.
  Altre  istanze,  invece,  dirette  ad  ottenere la restituzione dei
contributi relativi agli ultimi cinque anni aumentati degli interessi
e della rivalutazione monetaria ipotizzano:
   che i contributi ex Ges.Ca.L. siano  stati  utilizzati  anche  per
interventi di recupero del patrimonio edilizio di enti pubblici e per
l'acquisizione  ed urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti
residenziali, ai sensi dell'art. 35 della legge  5  agosto  1978,  n.
457;
   che, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha previsto di
versare parte dei predetti contributi ex Ges.Ca.L. nel bilancio dello
Stato  per gli anni 1988-1992, tali contributi vengano destinati alla
costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 1035/1972 che prevede
l'assegnazione anche a lavoratori autonomi.
  Al riguardo, premesso che, con l'art. 1, comma 10, della  legge  23
dicembre  1992,  n.  498,  e'  stata  disposta  la proroga fino al 31
dicembre 1995 della contribuzione ex Ges.Ca.L., si precisa:
   che la legge 14 febbraio 1963,  n.  60,  ha  tacitamente  abrogato
l'art.  9  della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in quanto ha previsto
l'esenzione  dai  contributi  ex  Ges.Ca.L.  per  i  soli  lavoratori
agricoli;
   che,  con  l'entrata in vigore della legge 11 marzo 1988, n. 67, i
fondi  destinati  al  recupero  del   patrimonio   edilizio   e   per
l'urbanizzazionedi  aree non vengono piu' alimentati con i contributi
ex Ges.Ca.L.;
   che i fondi previsti dall'art. 22, comma 2, della legge n. 67/1988
sono  destinati  a  finanziare  esclusivamente  la   costruzione   di
abitazioni  per  i  lavoratori  dipendenti,  cosi  come espressamente
stabilito nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 della legge n. 67;
   che tale principio e' stato evidenziato nella sentenza n. 241  del
13   aprile   1989   della   Corte  costituzionale  (par.  3.2  delle
motivazioni);
   che i fondi ex Ges.Ca.L. relativi al periodo  1988-1992  non  sono
stati  incamerati  nel  bilancio  statale  in quanto, a seguito della
anzidetta sentenza della Corte costituzionale n. 241  del  13  aprile
1989, gli stessi sono stati riversati nella Cassa depositi e prestiti
e  destinati alla realizzazione di alloggi per lavoratori dipendenti,
cosi come stabilito al punto 1 della  delibera  CIPE  del  28  giugno
1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990.
  Alla  luce  delle  suesposte  considerazioni  si rappresenta che le
istanze in questione non trovano fondamento nelle vigenti normative e
che non possono, pertanto essere prese in alcuna considerazione.
  Le   amministrazioni  in  indirizzo  sono  pregate  di  voler  dare
comunicazione della presente, al personale, dipendente interessato.
                               Il Ministro - Presidente del CER
                                           MERLONI