Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 gennaio 1994 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante 'Determinazione della indennita' spettante ai membri del Parlamento', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 novembre 1965, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alla parola 'massimo', alle parole 'con funzioni di presidente' nonche' alle parole 'ed equiparate'; articolo 2, limitatamente alle parole 'Ai membri del Parlamento e' corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma.' e alle parole 'ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennita' di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;'; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole 'limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e'; comma 3: 'L'indennita' mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno previste dall'articolo 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.'; comma 4: 'L'indennita' mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il signor Angelo Canessa, via della Moletta, 10 - 00165 Roma - c/o Istituto Beata Benedetta Cambiagio. Tel. 5743282.