IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente  disposizioni  per
la formazione del bilancio dello Stato;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in
materia di aree protette;
  Visto,  in  particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "ai  parchi
nazionali  previsti  dalla  lettera  c),  comma 1, dell'art. 18 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989,
n.  305,  si  applicano  le  disposizioni   della   presente   legge,
utilizzando  gli  atti  posti  in essere prima dell'entrata in vigore
della legge stessa in quanto compatibili";
  Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della  citata  legge  6  dicembre
1991,  n.  394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti
parco;
  Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988;
  Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1990 di perimetrazione
provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco  nazionale
del Pollino;
  Vista la nota n. 712.01/P93 del 24 marzo 1993 con la quale e' stato
richiesto  alla  regione Basilicata il parere di cui all'art. 8 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Vista la deliberazione della giunta regionale della  Basilicata  n.
3313   del   21   giugno  1993  recante  il  parere  in  ordine  alla
perimetrazione definitiva ed allo schema di  decreto  del  Presidente
della Repubblica per il Parco nazionale del Pollino;
  Vista  la deliberazione del consiglio regionale della Basilicata n.
1038 del 27 luglio 1993 con la quale  e'  stata  approvata  la  sopra
citata delibera di giunta regionale;
  Vista  la  deliberazione n. 5232 del 14 settembre 1993 della giunta
regionale della Basilicata  recante  integrazioni  alla  delibera  di
giunta regionale n. 3313 del 21 giugno 1993;
  Vista  la deliberazione n. 1082 del 14 settembre 1993 del consiglio
regionale della Basilicata con la quale e' stata ratificata la  sopra
citata delibera di giunta regionale n. 5232;
  Vista  la  nota protocollo n. 1838.01/P93 del 14 luglio 1993 con la
quale il  Ministero  dell'ambiente  ha  proposto  l'adozione  di  una
normativa  di  salvaguardia  che  facesse  riferimento  a  due ambiti
territoriali omogenei all'interno della perimetrazione definitiva del
Parco;
  Vista la nota della regione Basilicata prot. n. 12009/49-17 del  16
settembre  1993  con  la  quale  e'  stata presentata una proposta di
emendamento alle emanande misure di salvaguardia del Parco  nazionale
del Pollino;
  Vista la nota n. 731.01/P93 del 26 marzo 1993 con la quale e' stato
richiesto  alla  regione  Calabria  il parere di cui all'art. 8 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Vista la deliberazione n. 2006 del  18  maggio  1993  della  giunta
regionale  della  Calabria  con  la  quale  si esprimeva il parere in
merito alla perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Pollino
ed allo  schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  per
l'istituzione dell'Ente parco;
  Vista  la  nota protocollo n. 1837.01/P93 del 14 luglio 1993 con la
quale il  Ministero  dell'ambiente  ha  proposto  l'adozione  di  una
normativa  di  salvaguardia  che  facesse  riferimento  a  due ambiti
territoriali omogenei all'interno della perimetrazione definitiva del
Parco;
  Vista la delibera della giunta regionale della Calabria n. 4039 del
29 ottobre 1993 contenente il parere in  merito  alla  istituzione  e
delimitazione del Parco nazionale del Pollino;
  Ritenuto altresi' di poter procedere alla ulteriore definizione del
perimetro del Parco nazionale del Pollino secondo le modalita' di cui
al  comma 1, lettere a) e b) ed al comma 5 dell'art. 4, ed al comma 1
dell'art. 8 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Ritenuto di  poter  accettare  la  richiesta  di  esclusione  dalla
perimetrazione  definitiva  unicamente  per  le aree individuate come
zone di valore paesaggistico con maggior grado di antropizzazione;
  Ritenuto altresi' di dover includere nella predetta  perimetrazione
definitiva  tutte le zone con accertato valore naturalistico, le aree
con funzione di protezione e di raccordo delle predette zone, nonche'
le aree da utilizzare per la promozione economica e sociale che fanno
parte degli ecosistemi del Parco nazionale;
  Ritenuto altresi' di accogliere le richieste di  inserimento  delle
zone  di  valore  naturalistico  e  delle relative aree di protezione
nonche' dei centri storici, avanzate dagli enti locali o dalle stesse
regioni;
  Ritenuto di dover accogliere le richieste di modifica delle  misure
di   salvaguardia   avanzate  dalle  regioni  Basilicata  e  Calabria
unicamente per le proposte compatibili con le finalita' di protezione
definite  dalla  legge  quadro  ovvero  motivate  da  caratteristiche
peculiari   delle   normative   regionali   e  comunque  a  carattere
transitorio sino alla approvazione del regolamento del Parco ai sensi
dell'art. 11 della legge n. 394/1991 ed alla adozione del  piano  del
Parco ai sensi dell'art. 12 della stessa legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1993;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Pollino.
  2. L'Ente parco nazionale del Pollino ha  personalita'  di  diritto
pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
  3.   All'Ente   parco   nazionale   del  Pollino  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  4. L'Ente parco nazionale del Pollino e' inserito nella tabella  IV
allegata alla predetta legge.
  5.  Il  territorio del Parco nazionale del Pollino e' delimitato in
via  definitiva  dalla  perimetrazione  riportata  nalla  cartografia
ufficiale  depositata  in originale presso il Ministero dell'ambiente
ed in  copia  conforme  presso  la  regione  Basilicata,  la  regione
Calabria e la sede dell'Ente parco nazionale del Pollino, ed allegata
al   presente   decreto,  del  quale  costituisce  parte  integrante,
limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.
  6. Il territorio del Parco e' suddiviso in due ambiti cosi' come da
zonizzazione, riportata nella cartografia allegata  che  rimarra'  in
vigore fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 12 della
legge  n.  394/1991. Fino all'approvazione del regolamento del Parco,
sono in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al
presente decreto del quale costituisce parte integrante.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.