IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette; Visto, in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili"; Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco; Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988; Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino; Vista la nota n. 712.01/P93 del 24 marzo 1993 con la quale e' stato richiesto alla regione Basilicata il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la deliberazione della giunta regionale della Basilicata n. 3313 del 21 giugno 1993 recante il parere in ordine alla perimetrazione definitiva ed allo schema di decreto del Presidente della Repubblica per il Parco nazionale del Pollino; Vista la deliberazione del consiglio regionale della Basilicata n. 1038 del 27 luglio 1993 con la quale e' stata approvata la sopra citata delibera di giunta regionale; Vista la deliberazione n. 5232 del 14 settembre 1993 della giunta regionale della Basilicata recante integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 3313 del 21 giugno 1993; Vista la deliberazione n. 1082 del 14 settembre 1993 del consiglio regionale della Basilicata con la quale e' stata ratificata la sopra citata delibera di giunta regionale n. 5232; Vista la nota protocollo n. 1838.01/P93 del 14 luglio 1993 con la quale il Ministero dell'ambiente ha proposto l'adozione di una normativa di salvaguardia che facesse riferimento a due ambiti territoriali omogenei all'interno della perimetrazione definitiva del Parco; Vista la nota della regione Basilicata prot. n. 12009/49-17 del 16 settembre 1993 con la quale e' stata presentata una proposta di emendamento alle emanande misure di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino; Vista la nota n. 731.01/P93 del 26 marzo 1993 con la quale e' stato richiesto alla regione Calabria il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Vista la deliberazione n. 2006 del 18 maggio 1993 della giunta regionale della Calabria con la quale si esprimeva il parere in merito alla perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Pollino ed allo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione dell'Ente parco; Vista la nota protocollo n. 1837.01/P93 del 14 luglio 1993 con la quale il Ministero dell'ambiente ha proposto l'adozione di una normativa di salvaguardia che facesse riferimento a due ambiti territoriali omogenei all'interno della perimetrazione definitiva del Parco; Vista la delibera della giunta regionale della Calabria n. 4039 del 29 ottobre 1993 contenente il parere in merito alla istituzione e delimitazione del Parco nazionale del Pollino; Ritenuto altresi' di poter procedere alla ulteriore definizione del perimetro del Parco nazionale del Pollino secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b) ed al comma 5 dell'art. 4, ed al comma 1 dell'art. 8 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394; Ritenuto di poter accettare la richiesta di esclusione dalla perimetrazione definitiva unicamente per le aree individuate come zone di valore paesaggistico con maggior grado di antropizzazione; Ritenuto altresi' di dover includere nella predetta perimetrazione definitiva tutte le zone con accertato valore naturalistico, le aree con funzione di protezione e di raccordo delle predette zone, nonche' le aree da utilizzare per la promozione economica e sociale che fanno parte degli ecosistemi del Parco nazionale; Ritenuto altresi' di accogliere le richieste di inserimento delle zone di valore naturalistico e delle relative aree di protezione nonche' dei centri storici, avanzate dagli enti locali o dalle stesse regioni; Ritenuto di dover accogliere le richieste di modifica delle misure di salvaguardia avanzate dalle regioni Basilicata e Calabria unicamente per le proposte compatibili con le finalita' di protezione definite dalla legge quadro ovvero motivate da caratteristiche peculiari delle normative regionali e comunque a carattere transitorio sino alla approvazione del regolamento del Parco ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394/1991 ed alla adozione del piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della stessa legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Pollino. 2. L'Ente parco nazionale del Pollino ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 3. All'Ente parco nazionale del Pollino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. L'Ente parco nazionale del Pollino e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 5. Il territorio del Parco nazionale del Pollino e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nalla cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Basilicata, la regione Calabria e la sede dell'Ente parco nazionale del Pollino, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000. 6. Il territorio del Parco e' suddiviso in due ambiti cosi' come da zonizzazione, riportata nella cartografia allegata che rimarra' in vigore fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.