Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e
ferriere di Piombino, con sede in  Piombino  (Livorno)  e  unita'  di
Piombino  (Livorno),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a 31,6 oppure 28 ore medie settimanali, effettuando
nella prima ipotesi un giorno di lavoro in meno a settimana piu'  uno
in  meno  nel  corso  del  semestre;  nella seconda ipotesi uno e due
giorni in meno a settimane alterne per  centocinquantaquattro  unita'
su  un  organico di tremilasettantanove addetti, per il periodo dal 1
agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e
ferriere  di  Piombino,  con  sede  in Piombino (Livorno) e unita' di
Piombino (Livorno), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 31,6 ore medie settimanali lavorando  per  quattro
giorni  a  settimana con orario pieno e recuperando i decimali con un
ulteriore riduzione  di  una  giornata  nell'arco  di  sei  mesi  per
centottantatre  unita' su un organico di tremilasettantanove addetti,
per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basket,  con
sede  in  Udine, e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per venti operai
(4  ore  al  giorno  per cinque giorni); a 30 ore settimanali per sei
impiegati (6 ore al giorno per cinque giorni) e a 20 ore  settimanali
per  un impiegato (4 ore al giorno per cinque giorni), per il periodo
dal 29 dicembre 1992 al 30 settembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale del 28 aprile 1993, n. 12978.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bluref,  con
sede  in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza (Varese), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 25 ore
settimanali per quindici operai del reparto  orditura  ed  a  30  ore
settimanali  per  due  magazzinieri/orditura  a fronte di quarantotto
unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il  periodo  dal
26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio
F.lli Carabelli, con sede in  Solbiate  Arno  (Varese)  e  unita'  di
Solbiate  Arno  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro   da   40   ore   a   28  ore  settimanali  nei  confronti  di
quattrocentoquaranta lavoratori a fronte di un  organico  complessivo
pari  a  cinquecento  unita',  per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Centro
commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e  unita'  di  Piacenza,
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore
nei  confronti  di ottantotto lavoratori su un organico di centoventi
unita'. Dalla solidarieta' sono esclusi i viaggiatori, gli autisti, i
cassieri, gli spedizionieri e i dipendenti con  contratto  part-time,
per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colette, con
sede in Parabiago (Milano) e unita'  di  Parabiago  (Milano),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un  massimo
di  28 ore settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di
un organico complessivo pari a sessantaquattro unita'  e  secondo  le
modalita'  previste  dagli allegati verbali di accordo che sono parte
integrante del presente decreto, per il periodo dal 1  febbraio  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color,
con sede in Padova e unita' di Limena (Padova), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,5 ore settimanali  nei
confronti  di  ottantaquattro  lavoratori  a  fronte  di  un organico
complessivo pari a centoquarantadue unita'  e  secondo  le  modalita'
previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del
presente  decreto,  per  il  periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona ora
Texmantova,  con  sede  in  Garbagnate  Milanese (Milano) e unita' di
Garbagnate Milanese (Milano), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a  30  ore  settimanali  (cinque  al
giorno  per  cinque  giorni lavorativi con recupero mensile o annuale
nei confronti di tre unita' e 6  ore  al  giorno  per  cinque  giorni
lavorativi  per  una  unita'  tutti dei servizi generali) ed a 20 ore
settimanali nei confronti di cinque unita'  appartenenti  ai  servizi
amministrativi  ed  ufficio  programmazione,  a fronte di un organico
complessivo pari a centoventisette  unita',  per  il  periodo  dal  4
maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse, con
sede in Ellera di Corciano (Perugia) e unita' di Ellera  di  Corciano
(Perugia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30  ore  minime  settimanali,  secondo le modalita' riportate
nell'allegato  accordo  che  fa   parte   integrante   del   presente
provvedimento,  nei  confronti di duecentodiciannove lavoratori su un
organico complessivo pari a  duecentoventisette  lavoratori,  per  il
periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fantoni
Pareti,  con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 28 ore
medie settimanali e  secondo  le  modalita'  riportate  nell'allegato
accordo  che  fa  parte  integrante  del  presente  provvedimento nei
confronti di nove lavoratori su un organico di sessantuno unita', per
il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.S.M.A.,
con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di  Montecchio
Emilia  (Reggio  Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  24  ore settimanali nei confronti di quaranta
lavoratori su un organico di cinquantotto unita', per il periodo  dal
28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fiocchi
munizioni,  con  sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali nei  confronti  di  quaranta  lavoratori  (tre  settimane
lavorative  di  40  ore ed una settimana di sospensione a zero ore) a
fronte di un organico complessivo pari a  quattrocentosessantaquattro
unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie
Formenti Italia, con sede in Milano, unita' di Concorezzo (Milano)  e
Sessa  Aurunca (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per cinque
giorni lavorativi) nei confronti di ventisei lavoratori a  fronte  di
un organico complessivo pari a centotrentanove unita', per il periodo
dall'11 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  La
Sassellese, con sede  in  Sassello  (Savona)  e  unita'  di  Sassello
(Savona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 32 ore medie settimanali per cinquanta unita' e di ulteriori 8
ore da attuarsi  nella  giornata  del  9  dicembre  1993;  a  38  ore
settimanali  per quattro lavoratori su un organico di cinquantacinque
unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Dori,
con sede in Solbiate  Olona  (Varese)  e  unita'  di  Solbiate  Olona
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 20 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori su
un organico complessivo di quarantotto unita', per il periodo dal  17
maggio 1993 al 16 novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese)  e  unita'  di  Busto
Arsizio  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a 16 ore settimanali nei confronti di cinquantasei
lavoratori (due giornate lavorative di 8 ore) a fronte di un organico
complessivo pari a sessantasei unita', per il periodo dal 1 settembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev.
S.r.l. dall'8 febbraio 1993 Me.Crev. S.n.c. di Vecchi Achille  &  C.,
con  sede  in  Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di  sette  lavoratori  su  un  organico  di
tredici  dipendenti,  per il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre
1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13228 del 3 agosto 1993.
   Con  decreto  ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev.
S.r.l. dall'8 febbraio 1993 Me.Crev. S.n.c. di Vecchi Achille  &  C.,
con  sede  in  Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di  sette  lavoratori  su  un  organico  di
quattordici  dipendenti,  per  il periodo dal 16 settembre 1992 al 15
marzo 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12758 del 10 marzo 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Microdata,
con  sede  in  Arcola - Romiti Magra (La Spezia) e unita' di Arcola -
loc. Romiti Magra (La Spezia), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
tre  impiegati  e  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  sette
impiegati. Da 30 ore settimanali per un dipendente part-time a 20 ore
settimanali,  e  comuque secondo le modalita' riportate nell'allegato
accordo che fa parte integrante del  presente  provvedimento,  su  un
organico complessivo di trentasei unita'; per il periodo dal 3 maggio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari,  con
sede  in  Teolo  (Padova)  e unita' di Teolo (Padova), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali su
5  giorni lavorativi nei confronti di quaranta lavoratori a fronte di
un organico complessivo pari a cinquantadue unita',  per  il  periodo
dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Officine
Riunite  -  Udine,  con  sede  in  Campoformido,  frazione Basaldella
(Udine) e unita' di Campoformido, frazione Basaldella (Udine), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore  a  30,5  ore
medie settimanali con una riduzione di orario e riduzione di giornate
lavorative  settimanali e/o plurisettimanali come da allegato accordo
che fa parte integrante del presente provvedimento nei  confronti  di
duecentonovantaquattro  lavoratori,  per il periodo dal 6 maggio 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Piero   Della
Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Cordignano
(Treviso),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 28 ore per duecentocinquanta operai ed a 32 ore per venticinque
impiegati   su  un  organico  complessivo  di  duecentottanta  unita'
lavorative, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Pupil
confezioni moda giovane, con sede in Montone (Perugia)  e  unita'  di
Montone  (Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali su cinque giorni lavorativi per
sessantatre  lavoratori dipendenti costituenti l'intero organico, per
il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Regina
Warner, con sede in Milano e unita' di  Cernusco  Lombardone  (Como),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore
settimanali nei confronti di venti lavoratori a fronte di un organico
complessivo  pari  a  centoquaranta  unita',  per  il  periodo dal 13
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricamofil di
E. Colombo & C., con sede in S. Vittore Olona (Varese) e unita' di S.
Vittore  Olona  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a 25 ore settimanali (5 ore giornaliere per cinque
giorni lavorativi) nei confronti di nove lavoratori a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a quattordici unita', per il periodo dal 1
aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's
confezioni, con  sede  in  Bozzolo  (Mantova)  e  unita'  di  Bozzolo
(Mantova),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  cinquantotto
lavoratori. Tale riduzione verra' effettuata attraverso  due  fermate
collettive  dal  lavoro ciascuna di cinque settimane e da una fermata
collettiva di due ore nel mese di  giugno.  Organico  complessivo  di
sessanta  unita',  per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Tecnoplastica prealpina, con sede in Tradate  (Varese)  e  unita'  di
Tradate  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro   da   40   ore   a   30  ore  settimanali  nei  confronti  di
cinquantaquattro operai  del  reparto  assemblaggio  valvole  dal  13
aprile  1993  e  di  ventiquattro  operai  del  reparto  assemblaggio
decalcificatori dal 6 settembre 1993 articolati in turni  giornalieri
di  6 ore (dal lunedi al venerdi) a fronte di centoventicinque unita'
costituenti l'intero organico, per il periodo dal 13 aprile  1993  al
31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Trevi,  con
sede  in  Cesena (Forli') e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28 ore medie
settimanali nei confronti di trenta impiegati nei servizi  presso  la
sede  e  a  decorrere  dal  5  luglio 1993 nei confronti di ulteriori
cinquanta lavoratori in servizio  presso  i  cantieri.  I  lavoratori
interessati   ammontano   a   ottanta   unita'   su  un  organico  di
quattrocentoventisei unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  17  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me.,
con sede in Monguzzo (Como) e unita' di Monguzzo (Como), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (7
ore  per  cinque  giorni)  nei  confronti di diciassette lavoratori a
tempo pieno ed una riduzione dell'orario giornaliero da 4 a 3 ore (15
settimanali)  nei  confronti  di  un  operaio  part-time  a  20   ore
settimanali  ed una riduzione da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) nei
confronti di due impiegati part-time a 30 ore settimanali a fronte di
un organico pari a venti unita'; per il periodo dal 28 giugno 1993 al
31 dicembre 1993.