IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 20 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  29  ottobre  1993,  n.  429,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile fino al 31 marzo 1994;
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;
  Considerato  che  l'art. 11 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225,  ha  individuato,  tra  le  strutture  operative  nazionali  del
Servizio  nazionale  della protezione civile, le Forze armate, tra le
quali rientra anche l'Arma dei carabinieri, demandando ad un apposito
regolamento la disciplina della forma e delle modalita'  con  cui  la
predetta attivita' deve espletarsi;
  Valutato  che  i comandanti delle stazioni dei carabinieri, data la
capillare dislocazione di  tali  strutture  su  tutto  il  territorio
nazionale, svolgono una insostituibile funzione volta a fornire imme-
diate  notizie  in  tempo  reale  di  tutti  gli  eventi  connessi  a
situazioni   di   emergenza   (sismica,    vulcanica,    industriale,
idrogeologica,  avversita'  atmosferiche, ecc.) consentendo quindi di
fornire l'apprestamento delle prime ed immediate misure di soccorso e
fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente i necessari  interventi
a tutela della pubblica e privata incolumita';
  Considerato  che  permangono  i presupposti che a suo tempo diedero
luogo alla emissione della ordinanza n. 736/FPC/ZA datata  31  maggio
1986  che  prevede l'erogazione di uno speciale compenso a favore dei
comandanti delle stazioni dei carabinieri per la  predetta  attivita'
svolta in materia di protezione civile;
  Visto  il  parere  espresso  al  riguardo  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica con lettera n. 24430/93/13.309 in data 10  dicembre
1993;
  Atteso  che  il  Consiglio  dei Ministri nella seduta del giorno 22
dicembre 1993 ha preso atto che sussistono tuttora le condizioni rel-
ative alla  insostituibile  attivita'  svolta  dai  comandanti  delle
stazioni dei carabinieri a fini della tutela della pubblica e privata
incolumita',  in occasione di situazioni di emergenza, condizioni che
furono poste a base della ordinanza n. 736/FPC/ZA del 31 maggio 1986;
  Ritenuto, quindi di dover confermare il contenuto della  menzionata
ordinanza n. 736/FPC/ZA in data 31 maggio 1986;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  1. Per le considerazioni svolte in  premessa,  sono  confermate  le
disposizioni  contenute  nell'ordinanza  n.  736/FPC/ZA del 31 maggio
1986 concernente l'erogazione di uno speciale compenso a  favore  dei
comandanti   delle  stazioni  dei  carabinieri,  per  la  particolare
attivita' da questi svolta in materia di protezione civile.
  2. Con appositi decreti verra' fissata annualmente la somma globale
da corrispondersi per la finalita' di cui  sopra  e  da  imputarsi  a
carico del Fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI