IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 20 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile fino al 31 marzo 1994; Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile; Considerato che l'art. 11 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha individuato, tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, le Forze armate, tra le quali rientra anche l'Arma dei carabinieri, demandando ad un apposito regolamento la disciplina della forma e delle modalita' con cui la predetta attivita' deve espletarsi; Valutato che i comandanti delle stazioni dei carabinieri, data la capillare dislocazione di tali strutture su tutto il territorio nazionale, svolgono una insostituibile funzione volta a fornire imme- diate notizie in tempo reale di tutti gli eventi connessi a situazioni di emergenza (sismica, vulcanica, industriale, idrogeologica, avversita' atmosferiche, ecc.) consentendo quindi di fornire l'apprestamento delle prime ed immediate misure di soccorso e fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente i necessari interventi a tutela della pubblica e privata incolumita'; Considerato che permangono i presupposti che a suo tempo diedero luogo alla emissione della ordinanza n. 736/FPC/ZA datata 31 maggio 1986 che prevede l'erogazione di uno speciale compenso a favore dei comandanti delle stazioni dei carabinieri per la predetta attivita' svolta in materia di protezione civile; Visto il parere espresso al riguardo dal Dipartimento della funzione pubblica con lettera n. 24430/93/13.309 in data 10 dicembre 1993; Atteso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del giorno 22 dicembre 1993 ha preso atto che sussistono tuttora le condizioni rel- ative alla insostituibile attivita' svolta dai comandanti delle stazioni dei carabinieri a fini della tutela della pubblica e privata incolumita', in occasione di situazioni di emergenza, condizioni che furono poste a base della ordinanza n. 736/FPC/ZA del 31 maggio 1986; Ritenuto, quindi di dover confermare il contenuto della menzionata ordinanza n. 736/FPC/ZA in data 31 maggio 1986; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico 1. Per le considerazioni svolte in premessa, sono confermate le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 736/FPC/ZA del 31 maggio 1986 concernente l'erogazione di uno speciale compenso a favore dei comandanti delle stazioni dei carabinieri, per la particolare attivita' da questi svolta in materia di protezione civile. 2. Con appositi decreti verra' fissata annualmente la somma globale da corrispondersi per la finalita' di cui sopra e da imputarsi a carico del Fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1993 Il Presidente: CIAMPI