IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto, legge 26 gennaio 1987, n. 8; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori; Visto il verbale di sopralluogo del 1 dicembre 1993 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente nel comune di Butera su via Regina Elena; Vista la nota n. 16603 datata 10 dicembre 1993 della regione siciliana - Ufficio del genio civile di Caltanissetta, con la quale si trasmette un progetto di pronto intervento di L. 1.500.000.000 per l'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita' su via Regina Elena nel comune di Butera; Vista la nota n. 11735 datata 1 dicembre 1993 con la quale il comune di Butera segnala l'emissione dell'ordinanza di sgombero n. 127 del 25 novembre 1992, emessa per evacuare le abitazioni coinvolte dal movimento franoso su via Regina Elena; Vista la nota n. 6845 datata 21 dicembre 1993 dell'assessorato per i lavori pubblici della regione siciliana con la quale si comunica che con decreto amministrativo n. 1539/13 del 15 dicembre 1993 e' stato concesso un finanziamento di L. 500.000.000 sulla perizia di lire 1.500.000.000 eseguita dall'ufficio del genio civile di Caltanissetta per l'eliminazione del pericolo incombente nel comune di Butera; Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze; Ravvisata, comunque, la necessita' di integrare la richiesta della regione siciliana con un finanziamento per completare la sopra citata perizia di L. 1.500.000.000, necessaria a ridurre le condizioni di pericolo incombente nel comune di Butera; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata alla regione siciliana - Ufficio del genio civile di Caltanissetta, la somma di L. 1.000.000.000 ad integrazione della somma di L. 500.000.000 messa a disposizione dalla regione siciliana. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.