IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto, legge 26 gennaio 1987, n.  8;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30   ottobre   1990  e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio  1985,
n.  262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visto  il  verbale di sopralluogo del 1› dicembre 1993 con il quale
il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche  ha
accertato  le  condizioni di pericolo incombente nel comune di Butera
su via Regina Elena;
  Vista la nota n.  16603  datata  10  dicembre  1993  della  regione
siciliana  -  Ufficio del genio civile di Caltanissetta, con la quale
si trasmette un progetto di pronto intervento di L. 1.500.000.000 per
l'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente per la pubblica
e privata incolumita' su via Regina Elena nel comune di Butera;
  Vista la nota n. 11735 datata 1› dicembre  1993  con  la  quale  il
comune  di  Butera  segnala l'emissione dell'ordinanza di sgombero n.
127 del 25 novembre 1992, emessa per evacuare le abitazioni coinvolte
dal movimento franoso su via Regina Elena;
  Vista la nota n. 6845 datata 21 dicembre 1993 dell'assessorato  per
i  lavori  pubblici  della regione siciliana con la quale si comunica
che con decreto amministrativo n. 1539/13 del  15  dicembre  1993  e'
stato  concesso  un  finanziamento di L. 500.000.000 sulla perizia di
lire  1.500.000.000  eseguita  dall'ufficio  del  genio   civile   di
Caltanissetta  per  l'eliminazione del pericolo incombente nel comune
di Butera;
  Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata,  comunque, la necessita' di integrare la richiesta della
regione siciliana con un finanziamento per completare la sopra citata
perizia di L. 1.500.000.000, necessaria a ridurre  le  condizioni  di
pericolo incombente nel comune di Butera;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla  legge  1›  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata alla regione
siciliana - Ufficio del genio civile di Caltanissetta, la somma di L.
1.000.000.000 ad integrazione della somma di L. 500.000.000  messa  a
disposizione dalla regione siciliana.
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  dal  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.