IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto-legge 20  maggio  1993  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato testo
normativo  il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la
loro  natura  giuridica  da  pubblica  in  privata   possono   essere
autorizzati  ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in
materia di assunzioni obbligatorie, previsti  dalla  legge  2  aprile
1968,  n.  482,  e  che,  con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sono  determinate  le  modalita'  relative   al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere all'emanazione del decreto
suddetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge
19   luglio   1993,    n.    236,    al    fine    di    contemperare
all'assolvimentodell'obbligo  di  copertura  delle  aliquote previste
dalla legge  2  aprile  1968,  n.  482,  con  il  mantenimento  degli
equilibri  economici  e  gestionali  delle  imprese,  possono  essere
autorizzati  ad  adempiere  gradualmente  riservando,  comunque,  una
aliquota,  non  inferiore  al 22% delle assunzioni effettuate in data
successiva  alla  trasformazione  della  loro  natura  giuridica   da
pubblica  e  privata,  ai soggetti di cui all'art. 1 della richiamata
legge  n.  482/1968,  fino  al  completo  assolvimento   dell'obbligo
medesimo.
  2.  Per  i datori di lavoro le cui imprese, anche con riferimento a
singole sedi od unita' produttive, siano  impegnate  in  processi  di
ristrutturazione,   conversione   e  riorganizzazione  produttiva,  o
comunque si trovino in situazioni di  crisi,  dichiarati  dall'organo
vigilante,  competente  per settore di attivita', gli obblighi di cui
al comma 1 possono essere sospesi dal Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  per la durata prevista dei suddetti processi e,
in ogni caso, per un periodo  non  superiore  a  dodici  mesi  in  un
quinquennio.