IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono determinate le modalita' relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e le successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la necessita' di provvedere all'emanazione del decreto suddetto; Decreta: Art. 1. 1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare all'assolvimentodell'obbligo di copertura delle aliquote previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una aliquota, non inferiore al 22% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica e privata, ai soggetti di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 482/1968, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo. 2. Per i datori di lavoro le cui imprese, anche con riferimento a singole sedi od unita' produttive, siano impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva, o comunque si trovino in situazioni di crisi, dichiarati dall'organo vigilante, competente per settore di attivita', gli obblighi di cui al comma 1 possono essere sospesi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per la durata prevista dei suddetti processi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dodici mesi in un quinquennio.