IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30   ottobre   1990  e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio  1985,
n.  262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Vista  l'ordinanza  n. 1991 datata 30 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1990, e  il  decreto  per  il
Ministro  per  il coordinamento della protezione civile del 12 aprile
1991 con i quali sono stati concessi finanziamenti per l'eliminazione
delle condizioni di pericolo incombente nella basilica minore  di  S.
Marco Evangelista, nel comune di Boretto;
  Vista  la  nota  n.  8099  datata  22 novembre 1993 con la quale il
comune di Boretto trasmette un progetto per  il  completamento  delle
opere  di  consolidamento statico strutturale alla basilica minore di
S. Marco Evangelista per l'importo di L. 1.247.200.000, per lavori di
sottofondazioni e di L. 770.050.000  per  interventi  in  elevazione,
comunque  finalizzati  all'eliminazione  delle condizioni di pericolo
incombente;
  Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  aderire  alla  richiesta  al
fine  di  far  eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre le
condizioni  di  pericolo  incombente  limitatamente  ai   lavori   di
sottofondazione  e  con  esclusione  degli  oneri di revisione prezzi
citati nella nota sopra menzionata, n. 8099 del 22 novembre 1993, del
comune di Boretto;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui  alla  legge  1  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Boretto la somma di L. 800.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.