IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante tra l'altro, il rifinanziamento dell'art.  1,  comma  1,  del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30   ottobre   1990  e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio  1985,
n.  262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Vista  l'ordinanza  n.  949  del  7  aprile  1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 24 aprile 1987, con la  quale  e'  stato
concesso un primo finanziamento di L. 300.000.000 per interventi tesi
all'eliminazione delle condizioni di pericolo incombente sull'abitato
urbano;
  Vista  la  nota n. 176 datata 19 febbraio 1992 del comune di Vaglio
Serra con la quale si trasmette un progetto generale  di  risanamento
di  L.  1.820.000.000  comprendente  un  primo lotto funzionale di L.
490.000.000;
  Vista la nota n. 766/20.lGAB.P.C. datata  22  novembre  1991  della
prefettura  di  Asti  con la quale si sollecitano interventi a tutela
della pubblica e privata incolumita';
  Considerata  la   limitatezza   di   fondi   disponibili   per   il
completamento di tali esigenze;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie  a  ridurre  le
condizioni di pericolo incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma e in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive  modificazioni  ed
integrazioni,  alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975,
n.  44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
509,  e  all'art.  7  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  in  premessa  e'
assegnata al comune di Vaglio Serra la somma di L. 490.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.