IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Visto il decreto 28 luglio 1993 con il quale la societa' I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., con sede in Pontenure (Piacenza), e' stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE per prodotti compresi nella direttiva CEE n. 89/392; Vista l'istanza con la quale la predetta societa' ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 per ulteriori prodotti non compresi nella precedente autorizzazione; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368; Decreta: Art. 1. 1. La societa' I.C.E.P.I. - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., e' autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione della carne e materie assimilate; 4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile o a carrello mobile e seghe a nastro a carrello mobile a carico e/o scarico manuale per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale; 11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico e scarico manuale; 15. Ponti elevatori per veicoli. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.