IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Visto il decreto 28 luglio 1993 con il quale la societa' OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, via Ancona, 21, e' stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE per prodotti compresi della direttiva CEE n. 89/392; Vista l'istanza con la quale la societa' OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 per ulteriori prodotti non compresi nella precedente autorizzazione; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione del 25 novembre 1993 tenutasi presso l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza; Decreta: Art. 1. 1. La societa' OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., e' autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: 7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotata di meccanismo di compressione; 15. Ponti elevatori per veicoli. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.