IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista  la  circolare  25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;
  Visto il decreto 28 luglio 1993 con il  quale  la  societa'  OCE  -
Organismo  di  certificazione  europea  S.r.l., con sede in Roma, via
Ancona, 21, e' stata autorizzata al rilascio  di  certificazione  CEE
per prodotti compresi della direttiva CEE n. 89/392;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  OCE  - Organismo di
certificazione europea S.r.l., ha chiesto di essere  autorizzata,  in
via  provvisoria,  a  rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle
direttive CEE n. 89/392  e  n.  91/368  per  ulteriori  prodotti  non
compresi nella precedente autorizzazione;
  Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espresso   nella  riunione  del  25  novembre  1993  tenutasi  presso
l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;
  Ritenuto  opportuno consentire agli operatori economici interessati
sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle direttive n. 89/392 e  n.  91/368  che  la  predisposizione  del
fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora
il   costruttore  non  ritenga  di  poter  eseguire  direttamente  le
verifiche di conformita' della macchina ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La societa' OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., e'
autorizzata   al  rilascio  della  certificazione  CEE  di  cui  alla
direttiva in premessa, per i prodotti di  seguito  elencati  compresi
nell'allegato  IV  delle  direttive  n. 89/392 e n. 91/368 secondo la
numerazione di classificazione stabilita nello  stesso  e  sottoposti
volontariamente  alla procedura di certificazione CEE dagli operatori
economici:
   7. Fresatrici ad asse verticale, ad  avanzamento  manuale  per  la
lavorazione del legno;
   13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotata
di meccanismo di compressione;
   15. Ponti elevatori per veicoli.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al comma precedente deve essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare  in  conformita'  a  quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.