IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito  nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella
legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni  per
il  finanziamento  della  maggiore  spesa sanitaria relativa all'anno
1990;
  Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19  novembre  1990,
n.  334,  il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a
fronte delle autorizzazioni concesse  e  gli  oneri  derivanti  dalle
anticipazioni  straordinarie  di  cassa,  sono assunti a carico delle
regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di
mutuo con oneri di ammortamento  a  carico  dello  Stato,  fino  alla
concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o
provincia autonoma;
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 3-bis, del citato decreto-legge n.
262/1990  convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che
alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico
delle regioni e delle province autonome  e  quanto  al  75%  mediante
accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;
  Considerato  che  in  base  al comma 3-quater del piu' volte citato
decreto-legge n. 262/1990, convertito nella  legge  n.  334/1990,  al
pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie
mediante  utilizzo  di  quota-parte  del  Fondo  sanitario  nazionale
all'uopo prevista e vincolata;
  Visto l'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  il
quale  dispone  che  l'ammortamento dei mutui relativi al ripiano dei
disavanzi degli anni 1989, 1990 e 1991, stipulati dopo  l'entrata  in
vigore della legge medesima, decorre dall'anno successivo a quello in
cui  si  sono  perfezionati i relativi contratti e comunque non prima
del 1 gennaio 1994;
  Considerato che le regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e
provincia autonoma di Trento hanno stipulato i contratti di mutuo per
il ripiano dei disavanzi relativi  all'esercizio  1990  anteriormente
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 498/1992;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  della sanita' in data 11 giugno
1993,  concernente  l'assegnazione  alle  regioni  Veneto,   Liguria,
Friuli-Venezia  Giulia  e  provincia  autonoma di Trento, della somma
complessiva di L. 124.430.685.455, per il  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  scadenti  il  30 giugno 1993, relative ai mutui assunti
per  il  ripiano  della  maggiore  spesa  sanitaria  per  l'esercizio
finanziario 1990;
  Ritenuto,  pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi
oneri di ammortamento con le quote appositamente vincolate del  Fondo
sanitario nazionale 1993, parte corrente;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome,  ha  espresso,  in  data  9
giugno  1993, parere favorevole in ordine alla proposta in esame, con
l'intesa che si intenda reso anche per la restante  assegnazione  del
mese di dicembre 1993;
                              Delibera:
  A  valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 -
parte corrente, e' assegnata alle regioni  Veneto,  Liguria,  Friuli-
Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, per le finalita' indi-
cate  in premessa, la somma complessiva di L.  124.430.685.455, nella
misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella  tabella  in
allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 13 luglio 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1993
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187