Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides  nuova
Italserina,  con  sede  in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore settimanali nei confronti di quarantotto operai ed a  31
ore  settimanali  nei  confronti  di  undici impiegati a fronte di un
organico complessivo pari a sessantasei unita', per il periodo dal  1
maggio 1993 al 31 ottobre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Gaspare
Sironi,  con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Bogogno (Novara),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali nei  confronti  di  trentasette  unita'  su  un  organico
complessivo  di quarantaquattro, per il periodo dal 13 aprile 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilcom, con
sede in Torino e unita' di San Damiano d'Asti (Asti), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30  ore  medie
settimanali,  distribuite  nei  5 giorni lavorativi, nei confronti di
tre lavoratori su un organico complessivo di ventisei unita', per  il
periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Industria
Bustese  calze,  con  sede  in Busto Arsizio (Varese) unita' di Busto
Arsizio e Dairago  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a  35  ore  settimanali  (7  ore
giornaliere    per    5   giorni   lavorativi)   nei   confronti   di
centoquarantadue  lavoratori  ed  a  30  ore   settimanali   (6   ore
giornaliere  per  5  giorni  lavorativi) nei confronti di quarantadue
lavoratori   a   fronte   di   un   organico   complessivo   pari   a
centottantaquattro  unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dal Partito socialista italiano,  nonche'  in  favore  dei
dipendenti  licenziati  a  decorrere  dal 18 aprile 1993 dal suddetto
Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di
anzianita'  assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater,
comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e'  disposta,  ai  sensi
del  medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una
indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale
straordinaria  per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994,
ovvero per un minore periodo, qualora  l'interessato  abbia  prestato
attivita'  lavorativa  alle  dipendenze  del Partito, successivamente
alla data del 1 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dal Partito socialista italiano, che sulla base del parere
della Commissione centrale citata in preambolo  saranno  esclusi  dal
beneficio  di  cui all'art. 9-quater, comma 1, della legge n. 236/93,
dichiarati  dal  Partito  medesimo  in  possesso  del  requisito   di
anzianita'  assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater,
comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e'  disposta,  ai  sensi
del  medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una
indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale
straordinaria  per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994,
ovvero per un minore periodo, qualora  l'interessato  abbia  prestato
attivita'  lavorativa  alle  dipendenze  del Partito, successivamente
alla data del  1  settembre  1993  e,  comunque  nel  rispetto  delle
disposizioni  attuative di cui alle circolari ministeriali richiamate
in premessa.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore  della  sig.ra
Pomella   Graziella   dipendente  dal  Partito  socialista  italiano,
dichiarata  dal  Partito  medesimo  in  possesso  del  requisito   di
anzianita'  assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater,
comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e'  disposta,  ai  sensi
del  medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una
indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale
straordinaria  per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994,
salvo che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non  confermi
per  la  citata lavoratrice, la presenza di versamenti contributivi e
assicurativi per lavoro  prestato  per  17  anni  in  Brasile  e  che
permetterebbe   alla  stessa  lavoratrice  di  beneficiare  dell'art.
9-quater, comma 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236 e, comunque, nel
rispetto  delle  disposizioni  attuative  di   cui   alle   circolari
ministeriali richiamate in premessa.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dal  Partito federazione dei verdi, nonche' in favore dei
dipendenti licenziati a decorrere dal 18  aprile  1993  dal  suddetto
Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di
anzianita'  assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater,
comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e'  disposta,  ai  sensi
del  medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una
indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale
straordinaria  per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994,
ovvero per un minore periodo, qualora  l'interessato  abbia  prestato
attivita'  lavorativa  alle  dipendenze  del Partito, successivamente
alla data del 1 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dal Partito  liberale  italiano,  nonche'  in  favore  dei
dipendenti  licenziati  a  decorrere  dal 18 aprile 1993 dal suddetto
Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di
anzianita'  assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater,
comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e'  disposta,  ai  sensi
del  medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una
indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale
straordinaria  per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994,
ovvero per un minore periodo, qualora  l'interessato  abbia  prestato
attivita'  lavorativa  alle  dipendenze  del Partito, successivamente
alla data del 1 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dal Partito socialista democratico  italiano,  nonche'  in
favore  dei  dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal
suddetto Partito, dichiarati dal Partito  medesimo  in  possesso  del
requisito   di   anzianita'  assicurativa  e  contributiva  richiesto
dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n.  236,  e'
disposta,  ai  sensi  del  medesimo articolo e del medesimo comma, la
corresponsione di una  indennita'  pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione  salariale  straordinaria per il periodo dal 1 settembre
1993 al 31  agosto  1994,  ovvero  per  un  minore  periodo,  qualora
l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del
Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dal Partito democratico della sinistra, nonche' in favore
dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto
Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di
anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art.  9-quater,
comma  2,  della  legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi
del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di  una
indennita'  pari  al  trattamento  massimo  di integrazione salariale
straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto  1994,
ovvero  per  un  minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato
attivita' lavorativa alle  dipendenze  del  Partito,  successivamente
alla data del 1 settembre 1993.