IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  regolamento  per la fabbricazione metrica, approvato con
regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con
particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12
novembre 1958, n. 1216;
  Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173,
che  fissa  al  31  dicembre  1987  il  termine  entro  il  quale  e'
consentito,  in  deroga  all'art.  1  dello stesso decreto, l'uso dei
misuratori di carburanti con testata contometrica per  l'elaborazione
e   l'indicazione   dell'importo   da   pagare,  del  dispositivo  di
preselezione dei prezzi unitari  che  consenta  l'impostazione  e  la
simultanea  indicazione  di valori numerici fino ad un massimo di tre
cifre;
  Visto il decreto ministeriale 15  luglio  1987,  con  il  quale  il
termine predetto e' stato prorogato al 31 dicembre 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 dicembre 1990, con il quale il
termine e' stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1993;
  Considerato che si rende indispensabile prorogare ulteriormente  la
predetta  scadenza a causa delle difficolta' incontrate dalle aziende
distributrici di carburanti nell'attuazione del piano di  adeguamento
dei misuratori predetti alle disposizioni dell'art. 1 del sopracitato
decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173;
  Sentito il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso
nella riunione del 1› dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine del 31 dicembre 1993 stabilito dal decreto ministeriale
24 dicembre 1990 per l'applicazione delle  disposizioni  dell'art.  1
del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, ai misuratori di carburanti
liquidi  con  testata  contometrica  meccanica,  e'  prorogato  al 31
dicembre 1995.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  3  del  D.M.  14  gennaio  1983,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  1983,  n.
          49, e' il seguente:
             "Art.  3.  - Fino al 31 dicembre 1987, il dispositivo di
          preselezione dei prezzi unitari, in deroga  alle  norme  di
          cui  all'art.    1,  puo'  consentire  l'impostazione  e la
          corrispondente simultanea indicazione  di  valori  numerici
          fino  ad un massimo di tre cifre anziche' di almeno quattro
          nei soli misuratori  con  testata  contometrica  meccanica,
          aventi le caratteristiche funzionali sottospecificate e nei
          quali  la  testata  sia  resa funzionale per prezzi unitari
          superiori a 1000 (Lira Sterlina)/L,  secondo  le  modalita'
          indicate  al  punto  2  dell'allegato  operando  con valori
          numerici pari ad un quinto dei predetti prezzi unitari:
              a)  misuratori   non   associati   ad   apparecchiature
          ausiliarie  di  pre-pagamento,  di  post-pagamento,  per la
          stampa degli importi da pagare o con funzioni analoghe;
              b) misuratori associati ad apparecchiature del tipo  di
          cui  alla  lettera  a)  precedente,  le  quali provvedono a
          ricalcolare  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni
          l'importo,  sulla  base  dell'informazione  volume  fornita
          dalla testata  dei  misuratori  e  di  valori  numerici  da
          impostare, fino ad un massimo di almeno 4 cifre su autonomo
          dispositivo di preselezione".
             -  Il  D.M.  15  luglio  1987  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del  5  agosto
          1987.
             -  Il  D.M.  24  dicembre 1990 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 12  gennaio
          1991.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 1 del D.M. 24 dicembre 1990 e' il
          seguente:
             "Art. 1. - Il termine del 31 dicembre 1990 stabilito dal
          decreto ministeriale 15  luglio  1987,  per  l'applicazione
          delle  disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 14
          gennaio 1983,  ai  misuratori  di  carburanti  liquidi  con
          testata contometrica meccanica, e' prorogato al 31 dicembre
          1993".
             -  Il  testo  dell'art. 1 del D.M. 14 gennaio 1983 e' il
          seguente:
             "Art. 1. - Nei  misuratori  di  carburanti  con  testata
          contometrica    per    l'elaborazione    e    l'indicazione
          dell'importo da pagare, in  funzione  del  prezzo  unitario
          preselezionato   e  del  volume  del  prodotto  misurato  e
          segnalato, di seguito denominati misuratori, il dispositivo
          di  preselezione  dei  prezzi   unitari   deve   consentire
          l'impostazione  e  la corrispondente simultanea indicazione
          di valori numerici con almeno quattro cifre".