IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1216; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173, che fissa al 31 dicembre 1987 il termine entro il quale e' consentito, in deroga all'art. 1 dello stesso decreto, l'uso dei misuratori di carburanti con testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, del dispositivo di preselezione dei prezzi unitari che consenta l'impostazione e la simultanea indicazione di valori numerici fino ad un massimo di tre cifre; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1987, con il quale il termine predetto e' stato prorogato al 31 dicembre 1990; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1990, con il quale il termine e' stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1993; Considerato che si rende indispensabile prorogare ulteriormente la predetta scadenza a causa delle difficolta' incontrate dalle aziende distributrici di carburanti nell'attuazione del piano di adeguamento dei misuratori predetti alle disposizioni dell'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173; Sentito il parere favorevole del comitato centrale metrico espresso nella riunione del 1 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 1990 per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, ai misuratori di carburanti liquidi con testata contometrica meccanica, e' prorogato al 31 dicembre 1995. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 del D.M. 14 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1983, n. 49, e' il seguente: "Art. 3. - Fino al 31 dicembre 1987, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari, in deroga alle norme di cui all'art. 1, puo' consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici fino ad un massimo di tre cifre anziche' di almeno quattro nei soli misuratori con testata contometrica meccanica, aventi le caratteristiche funzionali sottospecificate e nei quali la testata sia resa funzionale per prezzi unitari superiori a 1000 (Lira Sterlina)/L, secondo le modalita' indicate al punto 2 dell'allegato operando con valori numerici pari ad un quinto dei predetti prezzi unitari: a) misuratori non associati ad apparecchiature ausiliarie di pre-pagamento, di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare o con funzioni analoghe; b) misuratori associati ad apparecchiature del tipo di cui alla lettera a) precedente, le quali provvedono a ricalcolare per lo svolgimento delle proprie funzioni l'importo, sulla base dell'informazione volume fornita dalla testata dei misuratori e di valori numerici da impostare, fino ad un massimo di almeno 4 cifre su autonomo dispositivo di preselezione". - Il D.M. 15 luglio 1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1987. - Il D.M. 24 dicembre 1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 12 gennaio 1991. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 24 dicembre 1990 e' il seguente: "Art. 1. - Il termine del 31 dicembre 1990 stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 1987, per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 1983, ai misuratori di carburanti liquidi con testata contometrica meccanica, e' prorogato al 31 dicembre 1993". - Il testo dell'art. 1 del D.M. 14 gennaio 1983 e' il seguente: "Art. 1. - Nei misuratori di carburanti con testata contometrica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto misurato e segnalato, di seguito denominati misuratori, il dispositivo di preselezione dei prezzi unitari deve consentire l'impostazione e la corrispondente simultanea indicazione di valori numerici con almeno quattro cifre".