Alle  organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle organizzazioni professionali
                                    agricole a livello nazionale
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  credito agrario
                                    e, p.c.:
                                  Alle  regioni a statuto speciale ed
                                  a statuto ordinario  -  Assessorato
                                  agricoltura e foreste
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano - Assessorato agricoltura e
                                  foreste
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Ragioneria centrale
Premessa.
  1.  La  realizzazione  del  Mercato  unico,  con   la   conseguente
abolizione  delle  barriere  doganali  nella  Comunita' europea, e la
tendenza sempre piu' liberistica della  Comunita  stessa  per  quanto
riguarda  gli  scambi commerciali con gli altri Paesi, impongono alle
aziende zootecniche nazionali continue trasformazioni per essere com-
petitive sul mercato.
  In  relazione  a  tale  quadro  di  riferimento  per   l'attuazione
dell'intervento  straordinario  nel  settore  della zootecnia, di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 252, che  ha  modificato  la  precedente
legge  9  aprile  1990,  n.  87,  l'apposito  Comitato ha ritenuto di
privilegiare i raggruppamenti di imprese aggregate in filiera.
  In considerazione del fatto che le continue evoluzioni del  mercato
influiscono  sia  sui soggetti destinatari delle citate agevolazioni,
modificando la loro aggregazione, che sugli investimenti programmati,
questa amministrazione  ritiene  opportuno  fornire  precisazioni  in
ordine  ad  alcuni  aspetti  gia' trattati in precedenti circolari ed
introdurre, ove necessario, le opportune modifiche.
Fidejussioni.
  2. La circolare n. 265 del 1› ottobre 1991 (Gazzetta  Ufficiale  n.
238  del 10 ottobre 1991), ha disciplinato gli interventi nel settore
zootecnico, previsti dalla legge n. 252/91 di modifica della legge n.
87/1990,  ed  ha  richiamato  criteri,  procedure  e   modalita'   di
erogazione  stabiliti  con  la  circolare  n.  262  del 5 agosto 1991
(Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto  1991)  per  la  concessione
delle  agevolazioni  a  sostegno  e  sviluppo  della  cooperazione di
interesse nazionale, stante  l'analogia  delle  azioni  finanziabili,
individuate in:
    a) investimenti materiali;
    b) investimenti immateriali;
    c) riequilibrio della struttura finanziaria.
  In  considerazione  della  circostanza  che i progetti approvati ai
sensi della legge n. 252/1991 non riguardavano solo singole societa',
come per quelle finanziabili ai sensi della  legge  n.  201/1991,  ma
raggruppamenti di imprese aggregate in filiera, il Comitato, previsto
dalla  citata  legge  n. 252/1991, nel comunicare a ciascun organismo
l'ammissione ai benefici, ha tra l'altro prescritto:
   la   integrale  realizzazione  degli  interventi  programmati  dal
capofila e dagli altri soggetti aggregati;
   la presentazione di garanzia fidejussoria in solido fra i soggetti
beneficiari per la realizzazione dell'intero programma approvato.
  Di  fatto   tali   prescrizioni   si   sono   concretizzate   nella
presentazione,  da  parte  della  societa'  capofila,  di una polizza
fidejussoria, conforme al fac-simile di cui alla citata circolare  n.
262/1991,  per  un  importo  pari all'intero ammontare del contributo
concesso,  maggiorato  degli  interessi,  a  garanzia  dell'eventuale
restituzione  del  citato  contributo nei casi in cui il progetto non
venisse realizzato nei termini previsti, gli accertamenti tecnici  ed
amministrativi  non fossero di esito favorevole e il capitale sociale
versato o il prestito da soci venisse rimborsato prima di cinque anni
dalla data  di  incasso  da  parte  dell'organismo  beneficiario  del
capitale o del prestito.
  Con  la  successiva  circolare n. 26 del 23 dicembre 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1993), sono state definite, tra l'altro,
le modalita'  di  anticipazione  del  contributo,  la  cui  effettiva
erogazione  e'  stata  subordinata  all'avvenuta presentazione di una
garanzia fidejussoria  nella  forma  onnicomprensiva  prevista  dalle
richiamate circolari n. 265/1991 e n. 262/1991.
  Peraltro,  anche  in  considerazione delle esigenze dei destinatari
delle agevolazioni a sostegno e sviluppo del settore  zootecnico,  si
ritiene  di  estendere  alle  garanzie  prodotte  da tali organismi i
principi gia' disposti per la cooperazione di rilevanza nazionale.
  A tale riguardo  la  circolare  n.  274  in  data  22  maggio  1992
(Gazzetta  Ufficiale  n.  131  del 5 giugno 1992) ha stabilito che la
fidejussione nella forma del contratto autonomo debba  essere  sia  a
garanzia   della   copertura   del  contributo  per  il  riequilibrio
finanziario, per il  quale,  in  quanto  corrisposto  anticipatamente
rispetto   alla   effettuazione  delle  spese  per  investimenti,  e'
richiesta anche la  copertura  del  rischio  di  fallimento  o  della
liquidazione   coatta   amministrativa,   sia   a  garanzia  che  gli
investimenti  vengano  realizzati  nei  termini  previsti,  che   gli
accertamenti diano esito favorevole e che il capitale sociale versato
o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni.
  Conseguentemente,  le  cooperative  destinatarie delle agevolazioni
hanno prodotto distinti contratti,  uno  per  la  garanzia  di  buona
esecuzione  dei progetti di sviluppo e l'altro a garanzia di rimborso
del contributo sul riequilibrio finanziario.
  In considerazione dell'elevato  costo  richiesto  per  il  rilascio
della   fidejussione  e  dell'incidenza  dello  stesso  sull'economia
aziendale, con  successiva  circolare  n.  21  del  15  ottobre  1992
(Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1992), e' stata prevista la
riduzione  dell'importo garantito a seguito di liquidazioni parziali,
effettuate a stati di avanzamento lavori, ed e' stata  data  altresi'
la  possibilita'  agli  organismi  beneficiari  delle agevolazioni di
optare per una ritenuta a garanzia del 15% del contributo liquidato a
stati di avanzamento lavori in luogo della  fidejussione  a  garanzia
della  buona  esecuzione  dell'opera  e  della  non  restituzione del
capitale versato e/o del prestito da soci prima del periodo fissato.
  Mutuando  tali  principi,  con  la presente circolare si stabilisce
che, per il settore zootecnico, nei  casi  in  cui  gli  investimenti
complessivamente  programmati  vengano  "parzialmente realizzati" e/o
che il capitale versato ed il prestito  da  soci  vengano  restituiti
prima  del periodo vincolativo fissato, la garanzia fidejussoria puo'
essere sostituita da una ritenuta a garanzia del 15%  del  contributo
liquidabile,  a  stati di avanzamento lavori, sulla spesa ammessa per
gli investimenti realizzati.
  La riduzione della somma garantita dalla polizza fidejussoria, pari
al contributo liquidabile ed  ai  relativi  interessi  legali,  sara'
autorizzata  da  questa  amministrazione  solo  nei  casi  in cui gli
investimenti realizzati rappresentino uno o piu' lotti  funzionali  e
per  essi  sia stato espletato, con esito positivo, l'accertamento da
parte dell'apposita commissione.
  Tuttavia, appare evidente che nei casi in cui  il  contributo  gia'
anticipato,  in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare
n. 26/1992, non consenta la predetta ritenuta, la garanzia come sopra
individuata potra'  essere  coperta  dalla  polizza  gia'  presentata
consentendo,  pertanto,  lo  svincolo  solo dell'85% della somma come
sopra determinata.
  L'eventuale  liquidazione  del  15%  del  contributo  trattenuto  a
garanzia  o lo svincolo della polizza fidejussoria come sopra ridotta
sara' effettuato da questa amministrazione  successivamente  positivo
esito  del  collaudo  finale  a condizione che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del complessivo incasso del capitale sociale o
del prestito dei soci.
Varianti al progetto e/o alla composizione del raggruppamento.
  3. Riguardo a tale aspetto si premette che la legge 9 aprile  1990,
n.  87  anzidetta,  ha previsto l'istituzione di un apposito comitato
coadiuvato da un gruppo di esperti.
  Con legge 8 agosto 1991, n. 252, emanata a seguito della dichiarata
incostituzionalita' di alcune disposizioni, sono state ridefinite  in
particolare  le finalita' per cui il comitato era stato costituito ed
e' stato abrogato il comma 2 dell'art. 3 della legge n.  87/1990  che
fissava la durata del comitato in cinque anni.
  In  conseguenza, il comitato, la cui validita' e' stata limitata al
tempo strettamente necessario all'assolvimento della funzione  avente
carattere  straordinario, ha elaborato le linee guida dell'intervento
straordinario ed in attuazione delle stesse ha provveduto al  riparto
dello stanziamento disponibile approvando il finanziamento di tredici
progetti  e  la  capitalizzazione della prevista societa' per azioni.
Completati i lavori inerenti a tali funzioni il comitato  ha  cessato
la sua attivita' e conseguentemente anche il gruppo di esperti.
  In  mancanza di una nuova disposizione legislativa che ripristini i
citati organi, l'esame delle  varianti  ai  progetti  approvati,  ivi
compresa   la  rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  e  del
relativo contributo, e' affidato all'ufficio  tecnico  amministrativo
preposto,   che   sara'  coadiuvato  dalla  commissione  ministeriale
appositamente costituita.
  Per quanto  riguarda  poi  il  caso  in  cui  sia  stata  liquidata
un'anticipazione  sul  contributo  ad  un  soggetto  che a seguito di
varianti non faccia piu' parte del raggruppamento o che vi  partecipi
in   misura   ridotta,  e'  necessario  che  tale  soggetto  metta  a
disposizione della societa' capofila la propria quota di  contributo,
o la parte in esubero, maggiorata degli interessi legali. La societa'
capofila  dopo  aver  assegnato,  su autorizzazione del Ministero, il
capitale al soggetto avente diritto ed aver versato sul cap. 3590 gli
interessi  maturati,  presentera'   a   questa   amministrazione   la
documentazione  probante  le  operazioni effettuate unitamente ad una
appendice  alla  polizza  fidejussoria  che  contempli  le  modifiche
approvate.
  Si  ritiene  opportuno  precisare  che,  nella rideterminazione del
fabbisogno finanziario e del relativo contributo, qualora  a  seguito
di varianti alcuni investimenti programmati non siano piu' realizzati
e  non  trovino  riscontro in nuove azioni per un fabbisogno di spesa
pari a quello ammesso, si procedera' alla proporzionale riduzione del
contributo.
  Si  precisa,  nel  contempo,  che  gli  investimenti  materiali  ed
immateriali,  gia'  realizzati  per  motivi  tecnici  o  di  mercato,
ancorche' non previsti  dal  progetto  esecutivo  approvato,  possono
essere  presentati  come  variante  a  tale  progetto qualora la loro
realizzazione sia collegata al conseguimento degli obiettivi  fissati
dal programma quadro.
  Tuttavia,   si   stabilisce  che  compensazioni  di  spesa  saranno
consentite nei casi in cui, nell'ambito di un singolo sub-progetto, i
maggiori costi per alcuni investimenti siano compensati  da  economie
derivanti dalla realizzazione di altre opere.
Accertamento degli investimenti realizzati e liquidazione
  del contributo.
  4.  Il contributo relativo agli investimenti realizzati, secondo le
modalita' disposte con  la  circolare  n.  21  del  15  ottobre  1992
(Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  26  ottobre 1992), e' accertato e
liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.
  Al riguardo si ritiene opportuno precisare che  la  commissione  di
accertamento   nella   determinazione  della  spesa  da  ammettere  a
contributo deve tener conto dei pareri di congruita' rilasciati dagli
organismi competenti per cui la spesa  ammissibile  potra'  risultare
diversa  dal  fabbisogno  finanziario  indicato  nel provvedimento di
concessione.
  Qualora la misura del  contributo  concesso  per  la  realizzazione
degli   investimenti   accertati,   rapportato  alla  spesa  ritenuta
ammissibile, rappresenti una percentuale di  intervento  superiore  a
quella   massima   prevista  nel  provvedimento  di  concessione,  si
provvedera' al recupero della parte di contributo in eccesso.
  Le commissioni di accertamento, come tra l'altro  disposto  con  la
citata  circolare  n.  21,  devono  considerare  nel  contesto  della
realizzazione per la liquidazione parziale o  finale  del  contributo
sui   lavori   realizzati   anche   la  percentuale  ammessa  per  il
riequilibrio finanziario.
Mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge n. 67/1988.
  5. L'art. 15, comma 16, della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  allo
scopo  di  consentire lo sviluppo del settore zootecnico ha previsto,
per le cooperative  agricole  e  loro  consorzi  la  possibilita'  di
concedere  mutui  per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento
di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione  delle
carni nonche' per le operazioni di consolidamento delle passivita'.
  Nel  quadro  degli  interventi  di cui alla legge n. 252/1991, allo
scopo di concentrare il piu' possibile le risorse disponibili per  il
settore,  il  comitato  ha  ritenuto opportuno valutare in termini di
contributo equivalente il concorso attualizzato sui mutui concessi ai
termini  della citata legge n. 67/1988, ne consegue, pertanto, che lo
stesso progetto di sviluppo e' oggetto di agevolazione ai sensi delle
due leggi di intervento.
  Si ritiene opportuno precisare che,  in  caso  di  approvazione  di
varianti ai progetti gia' assentiti ai sensi della legge n. 252/1991,
i  nulla  osta ed i contratti condizionati di mutuo di cui alla legge
n. 67/1988 devono conseguentemente essere  modificati  nel  senso  di
dette varianti.
  Qualora   non   si   concluda  favorevolmente  il  procedimento  di
concessione delle agevolazioni ai sensi della legge  n.  252/1991,  i
mutui   a   valere   sulla   legge   n.   67/1988,   possono   godere
dell'agevolazione solo se il mutuo stesso e' destinato ad  azioni  di
sviluppo  o  azioni  congiunte di risanamento e sviluppo. Nel caso in
cui il nulla  osta  ed  il  contratto  condizionato  di  mutuo  siano
destinati  a  sole azioni di risanamento, gli stessi saranno privi di
efficacia stante il collegamento con gli  investimenti  di  cui  alla
legge n. 252/1991.
                                                   Il Ministro: DIANA