Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario e, p.c.: Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorato agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura e foreste Alla Corte dei conti Alla Ragioneria centrale Premessa. 1. La realizzazione del Mercato unico, con la conseguente abolizione delle barriere doganali nella Comunita' europea, e la tendenza sempre piu' liberistica della Comunita stessa per quanto riguarda gli scambi commerciali con gli altri Paesi, impongono alle aziende zootecniche nazionali continue trasformazioni per essere com- petitive sul mercato. In relazione a tale quadro di riferimento per l'attuazione dell'intervento straordinario nel settore della zootecnia, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, che ha modificato la precedente legge 9 aprile 1990, n. 87, l'apposito Comitato ha ritenuto di privilegiare i raggruppamenti di imprese aggregate in filiera. In considerazione del fatto che le continue evoluzioni del mercato influiscono sia sui soggetti destinatari delle citate agevolazioni, modificando la loro aggregazione, che sugli investimenti programmati, questa amministrazione ritiene opportuno fornire precisazioni in ordine ad alcuni aspetti gia' trattati in precedenti circolari ed introdurre, ove necessario, le opportune modifiche. Fidejussioni. 2. La circolare n. 265 del 1 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991), ha disciplinato gli interventi nel settore zootecnico, previsti dalla legge n. 252/91 di modifica della legge n. 87/1990, ed ha richiamato criteri, procedure e modalita' di erogazione stabiliti con la circolare n. 262 del 5 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1991) per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione di interesse nazionale, stante l'analogia delle azioni finanziabili, individuate in: a) investimenti materiali; b) investimenti immateriali; c) riequilibrio della struttura finanziaria. In considerazione della circostanza che i progetti approvati ai sensi della legge n. 252/1991 non riguardavano solo singole societa', come per quelle finanziabili ai sensi della legge n. 201/1991, ma raggruppamenti di imprese aggregate in filiera, il Comitato, previsto dalla citata legge n. 252/1991, nel comunicare a ciascun organismo l'ammissione ai benefici, ha tra l'altro prescritto: la integrale realizzazione degli interventi programmati dal capofila e dagli altri soggetti aggregati; la presentazione di garanzia fidejussoria in solido fra i soggetti beneficiari per la realizzazione dell'intero programma approvato. Di fatto tali prescrizioni si sono concretizzate nella presentazione, da parte della societa' capofila, di una polizza fidejussoria, conforme al fac-simile di cui alla citata circolare n. 262/1991, per un importo pari all'intero ammontare del contributo concesso, maggiorato degli interessi, a garanzia dell'eventuale restituzione del citato contributo nei casi in cui il progetto non venisse realizzato nei termini previsti, gli accertamenti tecnici ed amministrativi non fossero di esito favorevole e il capitale sociale versato o il prestito da soci venisse rimborsato prima di cinque anni dalla data di incasso da parte dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito. Con la successiva circolare n. 26 del 23 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1993), sono state definite, tra l'altro, le modalita' di anticipazione del contributo, la cui effettiva erogazione e' stata subordinata all'avvenuta presentazione di una garanzia fidejussoria nella forma onnicomprensiva prevista dalle richiamate circolari n. 265/1991 e n. 262/1991. Peraltro, anche in considerazione delle esigenze dei destinatari delle agevolazioni a sostegno e sviluppo del settore zootecnico, si ritiene di estendere alle garanzie prodotte da tali organismi i principi gia' disposti per la cooperazione di rilevanza nazionale. A tale riguardo la circolare n. 274 in data 22 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 5 giugno 1992) ha stabilito che la fidejussione nella forma del contratto autonomo debba essere sia a garanzia della copertura del contributo per il riequilibrio finanziario, per il quale, in quanto corrisposto anticipatamente rispetto alla effettuazione delle spese per investimenti, e' richiesta anche la copertura del rischio di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, sia a garanzia che gli investimenti vengano realizzati nei termini previsti, che gli accertamenti diano esito favorevole e che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni. Conseguentemente, le cooperative destinatarie delle agevolazioni hanno prodotto distinti contratti, uno per la garanzia di buona esecuzione dei progetti di sviluppo e l'altro a garanzia di rimborso del contributo sul riequilibrio finanziario. In considerazione dell'elevato costo richiesto per il rilascio della fidejussione e dell'incidenza dello stesso sull'economia aziendale, con successiva circolare n. 21 del 15 ottobre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1992), e' stata prevista la riduzione dell'importo garantito a seguito di liquidazioni parziali, effettuate a stati di avanzamento lavori, ed e' stata data altresi' la possibilita' agli organismi beneficiari delle agevolazioni di optare per una ritenuta a garanzia del 15% del contributo liquidato a stati di avanzamento lavori in luogo della fidejussione a garanzia della buona esecuzione dell'opera e della non restituzione del capitale versato e/o del prestito da soci prima del periodo fissato. Mutuando tali principi, con la presente circolare si stabilisce che, per il settore zootecnico, nei casi in cui gli investimenti complessivamente programmati vengano "parzialmente realizzati" e/o che il capitale versato ed il prestito da soci vengano restituiti prima del periodo vincolativo fissato, la garanzia fidejussoria puo' essere sostituita da una ritenuta a garanzia del 15% del contributo liquidabile, a stati di avanzamento lavori, sulla spesa ammessa per gli investimenti realizzati. La riduzione della somma garantita dalla polizza fidejussoria, pari al contributo liquidabile ed ai relativi interessi legali, sara' autorizzata da questa amministrazione solo nei casi in cui gli investimenti realizzati rappresentino uno o piu' lotti funzionali e per essi sia stato espletato, con esito positivo, l'accertamento da parte dell'apposita commissione. Tuttavia, appare evidente che nei casi in cui il contributo gia' anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare n. 26/1992, non consenta la predetta ritenuta, la garanzia come sopra individuata potra' essere coperta dalla polizza gia' presentata consentendo, pertanto, lo svincolo solo dell'85% della somma come sopra determinata. L'eventuale liquidazione del 15% del contributo trattenuto a garanzia o lo svincolo della polizza fidejussoria come sopra ridotta sara' effettuato da questa amministrazione successivamente positivo esito del collaudo finale a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del complessivo incasso del capitale sociale o del prestito dei soci. Varianti al progetto e/o alla composizione del raggruppamento. 3. Riguardo a tale aspetto si premette che la legge 9 aprile 1990, n. 87 anzidetta, ha previsto l'istituzione di un apposito comitato coadiuvato da un gruppo di esperti. Con legge 8 agosto 1991, n. 252, emanata a seguito della dichiarata incostituzionalita' di alcune disposizioni, sono state ridefinite in particolare le finalita' per cui il comitato era stato costituito ed e' stato abrogato il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 87/1990 che fissava la durata del comitato in cinque anni. In conseguenza, il comitato, la cui validita' e' stata limitata al tempo strettamente necessario all'assolvimento della funzione avente carattere straordinario, ha elaborato le linee guida dell'intervento straordinario ed in attuazione delle stesse ha provveduto al riparto dello stanziamento disponibile approvando il finanziamento di tredici progetti e la capitalizzazione della prevista societa' per azioni. Completati i lavori inerenti a tali funzioni il comitato ha cessato la sua attivita' e conseguentemente anche il gruppo di esperti. In mancanza di una nuova disposizione legislativa che ripristini i citati organi, l'esame delle varianti ai progetti approvati, ivi compresa la rideterminazione del fabbisogno finanziario e del relativo contributo, e' affidato all'ufficio tecnico amministrativo preposto, che sara' coadiuvato dalla commissione ministeriale appositamente costituita. Per quanto riguarda poi il caso in cui sia stata liquidata un'anticipazione sul contributo ad un soggetto che a seguito di varianti non faccia piu' parte del raggruppamento o che vi partecipi in misura ridotta, e' necessario che tale soggetto metta a disposizione della societa' capofila la propria quota di contributo, o la parte in esubero, maggiorata degli interessi legali. La societa' capofila dopo aver assegnato, su autorizzazione del Ministero, il capitale al soggetto avente diritto ed aver versato sul cap. 3590 gli interessi maturati, presentera' a questa amministrazione la documentazione probante le operazioni effettuate unitamente ad una appendice alla polizza fidejussoria che contempli le modifiche approvate. Si ritiene opportuno precisare che, nella rideterminazione del fabbisogno finanziario e del relativo contributo, qualora a seguito di varianti alcuni investimenti programmati non siano piu' realizzati e non trovino riscontro in nuove azioni per un fabbisogno di spesa pari a quello ammesso, si procedera' alla proporzionale riduzione del contributo. Si precisa, nel contempo, che gli investimenti materiali ed immateriali, gia' realizzati per motivi tecnici o di mercato, ancorche' non previsti dal progetto esecutivo approvato, possono essere presentati come variante a tale progetto qualora la loro realizzazione sia collegata al conseguimento degli obiettivi fissati dal programma quadro. Tuttavia, si stabilisce che compensazioni di spesa saranno consentite nei casi in cui, nell'ambito di un singolo sub-progetto, i maggiori costi per alcuni investimenti siano compensati da economie derivanti dalla realizzazione di altre opere. Accertamento degli investimenti realizzati e liquidazione del contributo. 4. Il contributo relativo agli investimenti realizzati, secondo le modalita' disposte con la circolare n. 21 del 15 ottobre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1992), e' accertato e liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la commissione di accertamento nella determinazione della spesa da ammettere a contributo deve tener conto dei pareri di congruita' rilasciati dagli organismi competenti per cui la spesa ammissibile potra' risultare diversa dal fabbisogno finanziario indicato nel provvedimento di concessione. Qualora la misura del contributo concesso per la realizzazione degli investimenti accertati, rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, rappresenti una percentuale di intervento superiore a quella massima prevista nel provvedimento di concessione, si provvedera' al recupero della parte di contributo in eccesso. Le commissioni di accertamento, come tra l'altro disposto con la citata circolare n. 21, devono considerare nel contesto della realizzazione per la liquidazione parziale o finale del contributo sui lavori realizzati anche la percentuale ammessa per il riequilibrio finanziario. Mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge n. 67/1988. 5. L'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, allo scopo di consentire lo sviluppo del settore zootecnico ha previsto, per le cooperative agricole e loro consorzi la possibilita' di concedere mutui per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni nonche' per le operazioni di consolidamento delle passivita'. Nel quadro degli interventi di cui alla legge n. 252/1991, allo scopo di concentrare il piu' possibile le risorse disponibili per il settore, il comitato ha ritenuto opportuno valutare in termini di contributo equivalente il concorso attualizzato sui mutui concessi ai termini della citata legge n. 67/1988, ne consegue, pertanto, che lo stesso progetto di sviluppo e' oggetto di agevolazione ai sensi delle due leggi di intervento. Si ritiene opportuno precisare che, in caso di approvazione di varianti ai progetti gia' assentiti ai sensi della legge n. 252/1991, i nulla osta ed i contratti condizionati di mutuo di cui alla legge n. 67/1988 devono conseguentemente essere modificati nel senso di dette varianti. Qualora non si concluda favorevolmente il procedimento di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 252/1991, i mutui a valere sulla legge n. 67/1988, possono godere dell'agevolazione solo se il mutuo stesso e' destinato ad azioni di sviluppo o azioni congiunte di risanamento e sviluppo. Nel caso in cui il nulla osta ed il contratto condizionato di mutuo siano destinati a sole azioni di risanamento, gli stessi saranno privi di efficacia stante il collegamento con gli investimenti di cui alla legge n. 252/1991. Il Ministro: DIANA