IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli articoli 8, comma 1, e 12, comma 3, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
  Visto il decreto 20 maggio 1991 dei Ministri dell'ambiente e  della
sanita',  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991,  concernente  modificazioni  ed  integrazioni  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175, emanato in
recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica  la  direttiva
CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate attivita' industriali;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri del 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93
del 21 aprile 1989,  relativo  alla  classificazione  delle  sostanze
pericolose;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' 28 gennaio 1992 sulla
classificazione e disciplina dell'imballaggio e  della  etichettatura
dei  preparati  pericolosi  in attuazione delle direttive emanate dal
Consiglio e dalla Commissione  delle  Comunita'  europee,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1993, sulla
classificazione,   l'imballaggio  e  l'etichettatura  delle  sostanze
pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20  maggio
1993;
  Considerato  che  le  disposizioni  tecniche  contenute  nei citati
decreti del Ministro della sanita' incidono nella valutazione e nella
determinazione dei rischi connessi alla  detenzione  ed  all'utilizzo
delle  sostanze  pericolose previste nell'allegato IV del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio  1988,  n.  175,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che  ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 il fabbricante e'
tenuto  ad  assicurare  la  costante  osservanza  delle  prescrizioni
risultanti   dagli   aggiornamenti  in  materia  di  sicurezza  e  di
valutazione dei rischi di incidenti rilevanti;
  Ritenuta pertanto, la necessita' di definire le modalita' e i tempi
di applicazione dell'allegato IV del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  maggio  1988,  n. 175, in conseguenza delle modifiche
apportate dai decreti del Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le attivita'  esistenti  che,  a  seguito  dei  decreti  del
Ministro  della  sanita'  28  gennaio  1992  e 16 febbraio 1993, sono
soggette per la prima volta gli obblighi di cui all'art. 4  o  6  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il
fabbricante e' tenuto  a  presentare  alle  autorita'  competenti  la
notifica  o  la  dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.