IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 8, comma 1, e 12, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Visto il decreto 20 maggio 1991 dei Ministri dell'ambiente e della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, concernente modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, emanato in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determi- nate attivita' industriali; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, relativo alla classificazione delle sostanze pericolose; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 gennaio 1992 sulla classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunita' europee, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992; Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1993, sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993; Considerato che le disposizioni tecniche contenute nei citati decreti del Ministro della sanita' incidono nella valutazione e nella determinazione dei rischi connessi alla detenzione ed all'utilizzo delle sostanze pericolose previste nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 il fabbricante e' tenuto ad assicurare la costante osservanza delle prescrizioni risultanti dagli aggiornamenti in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti; Ritenuta pertanto, la necessita' di definire le modalita' e i tempi di applicazione dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in conseguenza delle modifiche apportate dai decreti del Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Per le attivita' esistenti che, a seguito dei decreti del Ministro della sanita' 28 gennaio 1992 e 16 febbraio 1993, sono soggette per la prima volta gli obblighi di cui all'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante e' tenuto a presentare alle autorita' competenti la notifica o la dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.