Al Ministero della sanita' Al Ministero dell'interno Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio Alle regioni Alle province autonome di Trento e Bolzano Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991 e successiva rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1991 e correzione nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 24 ottobre 1991, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa alla seconda modifica della direttiva CEE n. 82/501 - sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali si specifica quanto segue. 1. Depositi fissi assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio 1991. Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 modifica sostanzialmente l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, che in passato riguardava "depositi separati", e interessa tutti i depositi di sostanze e/o preparati pericolosi, con l'esclusione di quelli nei quali siano presenti sostanze elencate nell'allegato III e che siano connessi ad un impianto di processo indicato nell'allegato I. Da cio' ne consegue che ricadono nella nuova disposizione sia i depositi non connessi ad alcuna attivita' di processo sia quelli connessi ad un impianto di cui all'allegato I, purche' le sostanze pericolose risultino non presenti nell'allegato III. Circa gli obblighi consequenziali si rileva che nel caso di depositi non funzionalmente connessi ad alcun impianto di processo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 20 maggio 1991 per stabilire i casi in cui ricorra l'obbligo della notifica o della dichiarazione ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Per i depositi funzionalmente connessi ad un impianto dell'allegato I, viceversa, fatta salva l'esclusione di cui sopra, si intende che in linea generale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 con l'unica variante che qualora si raggiungano le soglie quantita- tive riportate nella colonna di destra del nuovo allegato II, parte I e II, scatta l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, caso non contemplato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989. 2. Applicabilita' del sistema di classificazione delle sostanze e di preparati pericolosi. L'estensione del decreto ministeriale 20 maggio 1991 alle sostanze e preparati pericolosi implica necessariamente l'uso del sistema di classificazione che in ultima edizione fa riferimento ai decreti del Ministero della sanita' del 28 gennaio 1992 per i preparati pericolosi e del 16 febbraio 1993 per le sostanze pericolose. Al fine di tenere in debito conto le disposizioni del citato sistema di classificazione il decreto 23 dicembre 1993 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', indica che per le attivita' esistenti, che vengono ad essere soggette per la prima volta agli obblighi di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in conseguenza della emanazione dei due citati decreti ministeriali 28 gennaio 1992 e 16 febbraio 1993, il fabbricante sara' tenuto a presentare alle autorita' competenti la notifica o la dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 23 dicembre 1993. Resta inteso che nel caso in cui una singola sostanza elencata nella parte prima dell'allegato II, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 1991, e' contenuta in un preparato incluso in una categoria della parte seconda, si applicano le quantita' indicate nella parte prima del citato allegato II. 3. Depositi mobili assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio 1991. L'attuazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991, comporta inoltre l'estensione del concetto di attivita' a rischio di incidente rilevante a depositi di sostanze e preparati pericolosi comunque costituiti. Quando in un qualsiasi luogo si vengono ad immagazzinare sostanze (o categorie) elencate negli allegati al decreto ministeriale in quantita' superiori alle soglie prestabilite, il deposito, anche se di tipo temporaneo, viene considerato attivita' a rischio di incidente rilevante a tutti gli effetti e quindi soggetto agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. 4. Scadenza nella presentazione delle notifiche o delle dichiarazioni. Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 difformemente dal sistema adottato in precedenza dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ha sdoppiato in due fasi temporali gli adempimenti relativi alla notifica o alla dichiarazione. Cio' premesso, gli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intenderanno regolarmente soddisfatti qualora le aziende ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991, abbiano formalmente presentato alle autorita' competenti la notifica o la dichirazione completata dal rapporto o dello studio di sicurezza, entro la data limite del 1 giugno 1994. E' evidente che docorso tale termine troveranno applicazione le disposizioni a carico degli inadempienti previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per omessa notifica o per omessa dichiarazione. Il direttore generale del servizio inquinamento atmosferico acustico e le industrie a rischio CLINI