Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Dipartimento  della  protezione
                                  civile  presso  la  Presidenza  del
                                  Consiglio
                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano
  Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991 e
successiva rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  16  ottobre
1991  e  correzione  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 254 del 24 ottobre
1991, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', in recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa
alla seconda modifica della direttiva CEE n. 82/501 - sui  rischi  di
incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali si
specifica quanto segue.
1. Depositi fissi assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio
   1991.
  Il  decreto  ministeriale  20  maggio 1991 modifica sostanzialmente
l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica  17  maggio
1988,  n.  175,  che  in  passato  riguardava  "depositi separati", e
interessa tutti i depositi di sostanze e/o preparati pericolosi,  con
l'esclusione  di  quelli  nei  quali siano presenti sostanze elencate
nell'allegato III e che siano connessi ad  un  impianto  di  processo
indicato nell'allegato I.
  Da  cio'  ne  consegue  che ricadono nella nuova disposizione sia i
depositi non connessi ad alcuna  attivita'  di  processo  sia  quelli
connessi  ad  un  impianto di cui all'allegato I, purche' le sostanze
pericolose risultino non presenti nell'allegato III.
  Circa gli  obblighi  consequenziali  si  rileva  che  nel  caso  di
depositi non funzionalmente connessi ad alcun impianto di processo si
applicano le disposizioni del decreto ministeriale 20 maggio 1991 per
stabilire  i  casi  in  cui  ricorra l'obbligo della notifica o della
dichiarazione  ai  sensi  degli  articoli  4  o  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
  Per i depositi funzionalmente connessi ad un impianto dell'allegato
I,  viceversa,  fatta salva l'esclusione di cui sopra, si intende che
in linea generale continuano ad applicarsi le disposizioni  contenute
nel  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989
con l'unica variante che qualora si raggiungano le  soglie  quantita-
tive riportate nella colonna di destra del nuovo allegato II, parte I
e  II, scatta l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio  1988,  n.  175,  caso  non
contemplato  dal  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989.
2. Applicabilita' del sistema di classificazione delle sostanze e di
   preparati pericolosi.
  L'estensione  del decreto ministeriale 20 maggio 1991 alle sostanze
e preparati pericolosi implica necessariamente l'uso del  sistema  di
classificazione  che in ultima edizione fa riferimento ai decreti del
Ministero  della  sanita'  del  28  gennaio  1992  per  i   preparati
pericolosi e del 16 febbraio 1993 per le sostanze pericolose.
  Al  fine  di  tenere  in  debito  conto  le disposizioni del citato
sistema di classificazione il decreto 23 dicembre 1993  del  Ministro
dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della sanita', indica che
per le attivita' esistenti, che vengono ad  essere  soggette  per  la
prima  volta agli obblighi di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.  175,  in  conseguenza
della  emanazione dei due citati decreti ministeriali 28 gennaio 1992
e 16 febbraio 1993, il fabbricante sara'  tenuto  a  presentare  alle
autorita'  competenti  la  notifica  o la dichiarazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto 23 dicembre 1993.
  Resta inteso che nel caso in  cui  una  singola  sostanza  elencata
nella parte prima dell'allegato II, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale  20 maggio 1991, e' contenuta in un preparato incluso in
una categoria della parte seconda, si applicano le quantita' indicate
nella parte prima del citato allegato II.
3. Depositi mobili assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio
   1991.
  L'attuazione del decreto  ministeriale  20  maggio  1991,  comporta
inoltre l'estensione del concetto di attivita' a rischio di incidente
rilevante  a  depositi  di  sostanze  e preparati pericolosi comunque
costituiti.
  Quando in un qualsiasi luogo si vengono ad  immagazzinare  sostanze
(o  categorie)  elencate  negli  allegati  al decreto ministeriale in
quantita' superiori alle soglie prestabilite, il deposito,  anche  se
di   tipo  temporaneo,  viene  considerato  attivita'  a  rischio  di
incidente rilevante a  tutti  gli  effetti  e  quindi  soggetto  agli
obblighi  previsti  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175.
4. Scadenza   nella    presentazione   delle   notifiche   o   delle
   dichiarazioni.
  Il decreto ministeriale 20 maggio 1991  difformemente  dal  sistema
adottato in precedenza dal decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio  1988,  n.  175,  ha  sdoppiato  in  due  fasi  temporali  gli
adempimenti  relativi  alla  notifica  o  alla  dichiarazione.   Cio'
premesso,  gli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,  si  intenderanno
regolarmente  soddisfatti  qualora  le aziende ricadenti nel campo di
applicazione  del  decreto  ministeriale  20  maggio  1991,   abbiano
formalmente  presentato  alle  autorita'  competenti la notifica o la
dichirazione completata dal rapporto o  dello  studio  di  sicurezza,
entro la data limite del 1› giugno 1994. E' evidente che docorso tale
termine  troveranno  applicazione  le  disposizioni  a  carico  degli
inadempienti previste dall'art. 21 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  17  maggio 1988, n. 175, per omessa notifica o per omessa
dichiarazione.
                                  Il direttore generale
                          del servizio inquinamento atmosferico
                           acustico e le industrie a rischio
                                        CLINI