IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  81 del 6 aprile 1992, che
detta norme dirette ad  accelerare  le  procedure  dei  progetti  per
l'esecuzione  di  opere con onere a carico del Fondo della protezione
civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4  febbraio   1991,   pubblicate
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985,
n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le  quali
vengono  disciplinati  i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visto il verbale di sopralluogo dell'8 agosto 1992, con il quale il
Gruppo nazionale per la difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche  ha
accertato   le  condizioni  di  pericolo  incombente  nel  comune  di
Cinigiano in localita' Sasso d'Ombrone;
  Vista la nota  n.  6426  datata  14  ottobre  1992  del  comune  di
Cinigiano  con  la  quale  oltre  a trasmettere un progetto di pronto
intervento di L. 700.000.000 per l'eliminazione  del  piu'  immediato
pericolo   incombente  per  la  pubblica  e  privata  incolumita'  in
localita' Sasso d'Ombrone, segnala che in data 15  dicembre  1990  e'
stata  emessa  nell'area  circostante e per la chiesa parrocchiale di
Sasso d'Ombrone, una ordinanza di chiusura del pubblico  per  effetto
del dissesto in atto;
  Considerata  la  necessita'  di eliminare le condizioni di pericolo
incombente;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  aderire  alla  richiesta  al
fine  di  far  eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre le
condizioni di pericolo incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla  legge  1›  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Cinigiano la somma di L. 700.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.