IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993, n. 962475, recante determinazione del tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1994, alle operazioni di credito fondiario- edilizio; Considerato che nel dispositivo del citato decreto alle lettere a), b) e c), per mero errore materiale, si e' fatto riferimento all'anno 1993 anziche' all'anno 1994; Dovendosi provvedere alla rettifica; Decreta: Il dispositivo del decreto del 28 dicembre 1993, n. 962475, e' sostituito dal seguente: "Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari al 9,90% per il bimestre gennaio-febbraio 1994. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito e' pari: a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990; b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988; d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari: 1) al 10,85% per le operazioni di cui al punto a); 2) all'11,35% per le operazioni di cui al punto b); 3) all'11,65% per le operazioni di cui al punto c); 4) all'11,35% per le operazioni di cui al punto d)". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO