IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  28 dicembre 1993, n. 962475,
recante determinazione del tasso di  riferimento  da  applicare,  nel
bimestre gennaio-febbraio 1994, alle operazioni di credito fondiario-
edilizio;
  Considerato che nel dispositivo del citato decreto alle lettere a),
b)  e c), per mero errore materiale, si e' fatto riferimento all'anno
1993 anziche' all'anno 1994;
  Dovendosi provvedere alla rettifica;
                              Decreta:
  Il dispositivo del decreto del 28  dicembre  1993,  n.  962475,  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le operazioni
creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari
al 9,90% per il bimestre gennaio-febbraio 1994.
  La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti   di
credito e' pari:
    a)  allo  0,95%  per i contratti condizionati stipulati nel corso
dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello  stesso  anno,
relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;
    b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994
e relativi a contratti condizionati  stipulati  entro  il  30  giugno
1988;
    d)   all'1,45%   per  le  operazioni  di  mutuo  ricadenti  nella
disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 10,85% per le operazioni di cui al punto a);
   2) all'11,35% per le operazioni di cui al punto b);
   3) all'11,65% per le operazioni di cui al punto c);
   4) all'11,35% per le operazioni di cui al punto d)".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 gennaio 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO