IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Vista la decisione n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 relativa a misure di protezione con l'afta epizootica in Italia; Ritenuto necessario ed urgente modificare le disposizioni in vigore per conformarsi alla decisione comunitaria emanata; Ordina: Art. 1. 1. I bovini, gli ovini, i caprini ed i suini presenti nelle aziende della provincia di Caserta nelle quali vi siano stati, a qualsiasi titolo, successivamente alla data del 1 febbraio 1993 o vi siano tuttora animali della specie bufalina, possono essere spostati solo per essere avviati alla macellazione ed alle seguenti condizioni: a) l'autorita' veterinaria dell'unita' sanitaria locale competente per territorio abbia autorizzato l'invio; b) siano stati correttamente identificati; c) siano inviati direttamente al macello su mezzi di trasporto piombati subito dopo il carico; d) siano tenuti e macellati separatamente da altri animali; e) siano loro asportati al momento della macellazione la testa ed il collo comprese le tonsille, parti che devono essere distrutte sotto il controllo del veterinario ufficiale.