IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8  febbraio  1954,
n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Vista  la  decisione  n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 relativa a
misure di protezione con l'afta epizootica in Italia;
  Ritenuto necessario ed urgente modificare le disposizioni in vigore
per conformarsi alla decisione comunitaria emanata;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I bovini, gli ovini, i caprini ed i suini presenti nelle aziende
della provincia di Caserta nelle quali vi siano  stati,  a  qualsiasi
titolo,  successivamente  alla  data  del 1› febbraio 1993 o vi siano
tuttora animali della specie bufalina, possono essere  spostati  solo
per essere avviati alla macellazione ed alle seguenti condizioni:
    a)   l'autorita'   veterinaria   dell'unita'   sanitaria   locale
competente per territorio abbia autorizzato l'invio;
    b) siano stati correttamente identificati;
    c) siano inviati direttamente al macello su  mezzi  di  trasporto
piombati subito dopo il carico;
    d) siano tenuti e macellati separatamente da altri animali;
    e) siano loro asportati al momento della macellazione la testa ed
il  collo  comprese  le  tonsille,  parti che devono essere distrutte
sotto il controllo del veterinario ufficiale.