IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente  della  Repubbblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990  e
dell'art.   43   del  relativo  regolamento  di  esecuzione,  occorre
determinare per l'anno 1994 la  misura  del  contributo  dovuto  alla
Concessionaria  di  servizi  assicurativi  pubblici  - Consap S.p.a.,
gestione autonoma "Fondo di garanzia per le vittime della strada", da
ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti;
  Visto il rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia  per  le
vittime  della  strada"  per  l'anno 1992, approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. in
data 3 agosto 1993;
  Vista la nota n. 385648 in data 22 dicembre 1993 dell'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP, relativa alla determinazione della misura  del  contributo  da
versare al predetto Fondo per l'anno 1994;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del
rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1994 l'aliquota nella
misura dell'uno e cinquanta per cento dei premi  incassati  al  netto
degli oneri di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo,  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per l'anno 1994 alla Concessionaria di servizi assicurativi  pubblici
-  Consap  S.p.a.,  gestione  autonoma  del "Fondo di garanzia per le
vittime  della  strada",  e'  determinato  nella  misura  dell'uno  e
cinquanta  per  cento  dei  premi incassati nello stesso esercizio al
netto della detrazione per  gli  oneri  di  gestione  stabilita,  per
l'esercizio   medesimo,  ai  sensi  dell'art.  123  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959, n. 449.