IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, recante
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1992, n. 412";
  Visto l'art. 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78,
convertito nella legge 20 maggio 1993, n.  156,  con  il  quale  sono
stati stanziati lire 30 miliardi per la realizzazione di un programma
promozionale  straordinario  e  per interventi volti a promuovere gli
investimenti esteri in Italia ed e', in  particolare,  attribuito  al
Ministero  il  compito  di  adottare,  "all'interno  e all'estero, le
iniziative  utili  ad  incentivare  gli   investimenti   in   Italia,
avvalendosi  delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio
con l'estero";
  Considerata l'esigenza di incentivare - analogamente ad altri Paesi
- i soggetti  istituzionali,  a  svolgere  iniziative  di  promozione
presso  gli  investitori  esteri delle opportunita' offerte in Italia
per insediamenti produttivi;
  Considerato anche che negli  anni  passati  sono  stati  effettuati
cospicui investimenti in attrezzature di aree industriali;
  Considerato peraltro che l'offerta di opportunita' per investimenti
produttivi deve essere qualificata per poter essere competitiva;
  Ritenendo  iniziativa  utile ad incentivare gli investimenti esteri
in Italia  il  sostegno  della  promozione,  orientata  ad  operatori
esteri, di offerte qualificate e competitive di aree per insediamenti
industriali;
  Considerato  che  per  la  qualificazione dell'offerta rilevano non
solo  l'adeguatezza  dell'attrezzatura   esistente   nelle   aree   a
destinazione produttiva, ma anche:
    a)  gli  impegni  degli  organismi  pubblici  ad  effettuare  gli
investimenti complementari previsti o comunque necessari  riguardanti
le  stesse  aree, il territorio circostante e gli insediamenti urbani
intorno a cui tali aree gravitano;
    b)  l'efficacia  delle  azioni  dei   soggetti   specificatamente
preposti  alla  gestione  dei  rapporti  con le imprese eventualmente
interessate;
  Considerato altresi' che tra i principali fattori di competitivita'
tra  diverse  localizzazioni   sono   da   annoverare   la   qualita'
professionale  dell'offerta locale di forza lavoro, la disponibilita'
e la qualita' delle strutture di formazione,  l'efficacia  dei  piani
urbanistici;
  Ritenuto   che   per  "offerta"  deve  intendersi  l'insieme  delle
caratteristiche delle aree attrezzate e  delle  realta'  circostanti,
ivi  compresa  la  indicazione degli impegni degli organismi pubblici
per il loro miglioramento;
  Ritenuto, altresi', che per  "programma  promozionale"  si  intende
l'insieme delle iniziative di propaganda e di promozione dell'offerta
da svolgere verso gli operatori stranieri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993,
n. 78, convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156, l'ICE, a valere
sulle risorse di cui allo  stesso  art.  1  ad  esso  trasferite  dal
Ministero  del  commercio  con  l'estero,  concorre alle spese per la
realizzazione  di  programmi  di  promozione  delle  opportunita'  di
insediamenti produttivi in Italia indirizzati ad operatori esteri.