IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  1988,
concernente  modificazioni  alle  tabelle  XIX  e XX dell'ordinamento
didattico universitario, corsi di laurea in  chimica  ed  in  chimica
industriale;
  Viste  le  proposte  di modifica di statuto formulate dal consiglio
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  (sede  di
Torino),  dal  senato  accademico  e dal consiglio di amministrazione
rispettivamente nelle riunioni del 17 dicembre 1991, del  13  gennaio
1992 e del 14 gennaio 1992;
  Visti i pareri espressi dal consiglio universitario nazionale nelle
sedute del 7 e 8 maggio 1992;
  Viste  le  delibere  di  adeguamento  adottate  dal consiglio della
facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,  (sede  di
Torino),  dal  senato  accademico  e dal consiglio di amministrazione
rispettivamente nelle riunioni del 13 luglio 1993, del  20  settembre
1993 e del 21 settembre 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  122 e 123, relativi ai corsi di laurea in chimica ed
in chimica industriale - facolta' di scienze matematiche,  fisiche  e
naturali (sede di Torino), sono soppressi.