Il  testo  dellart.  2  del  decreto  specificato   in   epigrafe,
pubblicato alla pag. 4, prima colonna, della Gazzetta Ufficiale sopra
indicata, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 2.
   1.   Nelle   liste  formate  da  candidati  di  entrambi  i  sessi
l'alternanza tra i medesimi deve essere riportata sia  sul  manifesto
contenente  la  lista  dei  candidati della circoscrizione, che sulle
schede di votazione.".