IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986 n. 730, concernente  le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992  n.  2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30   ottobre   1990  e  n.  2086  del  4  febbraio  1991,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio  1985,
n.  262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  del 20 marzo 1992 nel quale il
gruppo nazionale per la difesa  dalle  catastrofi  idrogeologiche  ha
accertato   le  condizioni  di  pericolo  incombente  derivato  dalla
instabilita' di un versante roccioso  che  incombe  sull'abitato  del
comune di Arbus in localita' Cuccoreddu e Molifa;
  Vista  la  nota n. 3162 datata 4 maggio 1992 della regione autonoma
della Sardegna - Ufficio del genio civile di Cagliari, con  la  quale
si   trasmette   un  progetto  generale  di  risanamento  pari  a  L.
6.999.200.000 comprendente un urgente lotto di L. 2.000.000.000  teso
all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente per l'abitato
del comune di Arbus;
  Considerata la limitazione di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie  a  ridurre  le
condizioni di pericolo incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui  alla  legge  1  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata alla regione
autonoma ufficio  del  genio  civile  di  Cagliari  la  somma  di  L.
1.000.000.000.
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.