IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, che da' - tra l'altro - carico alle associazioni rappresentative degli enti locali di redistribuire tra tutti gli enti gli oneri finanziari per il trattamento economico dei dipendenti collocati in aspettativa sindacale; Visto l'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con il quale si stabilisce che le disposizioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 si applicano a decorrere dal 1993 e che con decreto ministeriale siano fissate le modalita' per la quantificazione del fondo globale occorrente allo scopo e per i criteri relativi al suo riparto; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 di nomina del comitato di garanzia e preso atto delle sue determinazioni; Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) ed in assenza di risposta da parte dell'Unione province d'Italia (UPI), debitamente richiesta; Decreta: Art. 1. Sono tenuti alla contribuzione per l'onere del trattamento economico del personale degli enti locali collocati in aspettativa sindacale: le amministrazioni provinciali; i comuni; le comunita' montane.