IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333, che da'  -  tra  l'altro  -  carico  alle  associazioni
rappresentative degli enti locali di redistribuire tra tutti gli enti
gli  oneri  finanziari  per  il  trattamento economico dei dipendenti
collocati in aspettativa sindacale;
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,   n.   8,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con
il quale si stabilisce che le disposizioni dell'art.  9  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  333  del  1990 si applicano a
decorrere dal 1993 e che con decreto ministeriale  siano  fissate  le
modalita'  per  la  quantificazione del fondo globale occorrente allo
scopo e per i criteri relativi al suo riparto;
  Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 di nomina del  comitato
di garanzia e preso atto delle sue determinazioni;
  Sentite  l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione
nazionale comuni comunita' enti montani  (UNCEM)  ed  in  assenza  di
risposta  da  parte  dell'Unione province d'Italia (UPI), debitamente
richiesta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  tenuti  alla  contribuzione  per  l'onere   del   trattamento
economico  del  personale  degli enti locali collocati in aspettativa
sindacale:
   le amministrazioni provinciali;
   i comuni;
   le comunita' montane.