IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato   che   la  soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici del Lazio nella nota n. 12344 del 21  giugno  1993  ha
formulato  una  proposta  di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area
situata  ad  ovest  della  via  Flaminia,  ricadente  nei  comuni  di
Castelnuovo   di   Porto,   Riano,   Sacrofano  e  Morlupo  e'  cosi'
perimetrata: partendo dall'incrocio in localita' Ponte Regolo tra  la
strada  che  conduce  da  Campagnano  alla strada statale Flaminia in
direzione Morlupo e la strada per Magliano  Romano  e  procedendo  in
senso  orario si procede fino all'incrocio con la strada statale n. 3
Flaminia al km 32 di quest'ultima, si segue quindi in  direzione  sud
la  Flaminia  fino  ad incrociare il confine del comune di Roma al km
22,200,  si  segue  il  limite  comunale   in   direzione   sud-ovest
all'incrocio di Ponte Rimbomba con la strada Sacrofanese, si segue in
direzione  ovest  il  limite  comunale  di Roma fino ad incontrare la
strada carrareccia per Pineta Nuova. Si prosegue  lungo  di  essa  in
direzione  nord  e  si  attraversa  la localita' "La Melazza" fino al
Casale Pineta Nuova, da quest'ultimo si  prosegue  in  direzione  est
lungo   la  carrareccia  che  attraversa  le  localita'  Monte  della
Fontanaccia, Valle Siriniera e Costa Canepinara fino a ricongiungersi
con il confine comunale tra i comuni  di  Formello  e  Sacrofano,  si
segue quest'ultimo fino alla strada Formellese in localita' Le Roste,
si  segue  la  carreggiabile  in  direzione  nord  fino  al  Bivio di
Formello, indi verso est sulla strada per Sacrofano fino al km 9;  da
qui  si  procede  in  direzione  nord lungo la carrareccia per Casale
Arnaldi in localita' Valle  Bianchella  fino  a  ricongiungersi  alla
strada  Campagnano/Flaminia  in  localita'  Ponte  Regolo,  punto  di
partenza del perimetro sopradescritto;
  Considerato che la zona suddetta presenta pregevoli caratteristiche
ambientali con  un  susseguirsi  di  rilievi  collinari  alternati  a
vallate e altipiani con zone a bosco misto e a macchia mediterranea e
si  caratterizza  per  la  presenza di sorgenti e di numerosi fossi e
corsi d'acqua con vegetazione rigogliosa che presentano un insieme di
notevole  valore  paesistico  sotto  il   profilo   idrogeologico   e
vegetazionale   nel   quale  le  visuali  si  aprono  su  vaste  aree
scarsamente antropizzate,  ad  eccezione  delle  zone  contermini  ai
collegamenti  stradali,  con le caratteristiche proprie del paesaggio
agricolo-rurale;
  Considerato  che  la  soprintendenza  archeologica  per   l'Etruria
meridionale con nota n. 10730 del 4 novembre 1993 ha evidenziato come
nella  zona  sopradistinta siano presenti siti di rilevante interesse
archeologico ed  antichi  tracciati  stradali  che  testimoniano  una
notevole  frequentazione  del comprensorio in oggetto, sin dall'epoca
preistorica e protostorica, con intensificazione degli insediamenti e
degli impianti viari in epoca  etrusca,  una  stabilizzazione  e  uno
sviluppo dell'assetto del territorio nella eta' romana repubblicana e
imperiale,  assetto  che  in  alcuni  casi  e'  sopravvissuto sino al
Medioevo;
  Rilevata pertanto la necessita' di sottoporre l'area sopradescritta
ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore  per  i
beni  ambientali  e architettonici del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali nella seduta del 12  ottobre  1993  in  ordine
alla  proposta formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici;
                              Decreta:
  L'area situata ad ovest della via Flaminia, ricadente nei comuni di
Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo,  cosi'  come  sopra
perimetrata  e'  dichiarata  di  notevole interesse pubblico ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art.  82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed
e'  pertanto  soggetta  a tutte le disposizioni contenute nella legge
stessa ed a quelle previste nel citato decreto del  Presidente  della
Repubblica.  La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
del Lazio provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente
il presente  decreto  venga  affissa  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  4  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e
che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con  relativa  planimetria
da  allegare,  venga depositata presso i competenti uffici dei comuni
suddetti.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge  6  dicembre  1971,  n.
1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione del presente atto.
   Roma, 30 dicembre 1993
                                                 Il Ministro: RONCHEY