IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071, concernente
modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652, contenente
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
concernente l'approvazione del Piano di  sviluppo  delle  universita'
per il triennio 1991-93;
  Vista  la  tabella  XXIX-  bis  relativa  all'ordinamento didattico
universitario dei  corsi  di  diploma  universitario  in  ingegneria,
approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale e' stata
concessa  l'autorizzazione  alle  universita'  ad  istituire  diplomi
universitari;
  Viste  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate   dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Cagliari;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, di cui all'ultimo comma dell'art.  17  del  testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale, nella seduta del 21 maggio 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Cagliari e' modificato
come segue:
                               Art. 1.
  L'art. 77 del predetto statuto (titolo X relativo alla facolta'  di
ingegneria) al primo comma e' cosi' modificato:
  La facolta' di ingegneria conferisce:
   1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
   2) la laurea in ingegneria chimica;
   3) la laurea in ingegneria civile;
   4) la laurea in ingegneria elettrica;
   5) la laurea in ingegneria elettronica;
   6) la laurea in ingegneria meccanica;
   7)  il  diploma  universitario  in  ingegneria per l'ambiente e le
risorse;
    8) il diploma universitario in ingegneria elettronica (con sede a
Nuoro).