IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
recante,  tra  l'altro,  il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26 marzo  1992,  n.  2242/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4  febbraio   1991,   pubblicate
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985,
n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le  quali
vengono  disciplinati  i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visto il verbale di sopralluogo del 18 dicembre 1989 nel  quale  il
gruppo  nazionale  per  la  difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
accertato le condizioni di pericolo incombente nel comune di Selva di
Cadore;
  Vista l'ordinanza n. 1980/FPC del 27 luglio 1990, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del 2 agosto 1990 con la quale e' stato
concesso un primo finanziamento di L. 1.800.000.000 a  fronte  di  un
progetto  generale  di  L. 6.141.000.000 necessario alla sistemazione
idrogeologica di varie frazioni nel comune di Selva di Cadore;
  Vista la nota n. 5606 datata 25 ottobre 1993 del comune di Selva di
Cadore con la quale si sollecita un  ulteriore  finanziamento  di  L.
650.000.000  per  la prosecuzione delle opere necessarie ad eliminare
le condizioni di pericolo incombente  per  l'abitato  del  comune  di
Selva di Cadore;
  Considerata   la   limitatezza   di   fondi   disponibili   per  il
completamento di tale esigenza;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  aderire  alla  richiesta  al
fine  di  far  eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre le
condizioni di pericolo incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui  alla  legge  1  marzo
1975,  n.  44  al  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Selva    di     Cadore     la     somma     di     L.     650.000.000
(seicentocinquantamilioni).
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.