Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale  straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge n. 199/93,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge n. 293/93, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a
fianco di ciascuna azienda indicati:
 1) S.r.l. E.T.I.C. Internazionale italiana, con sede in Rodano,
   frazione Millepini (Milano) e unita' di Rodano, frazione Millepini
   (Milano):
periodo: dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.
 2) S.r.l. Calabria Francesco & C., con sede in Genova e unita' di
   Genova:
periodo: dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
 3) S.r.l. Civani & Wellenfeld, con sede in Genova e unita' di
   Genova:
periodo: dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.
 4) S.r.l. Oliaro casa di spedizioni, con sede in Genova e unita' di
   Genova:
periodo: dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.
 5) S.n.c. Delmar, con sede in Pescara e unita' di Pescara:
periodo: dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
 6) S.p.a. Mercurio autovetture, con sede in S. Polo di Torrile
   (Parma) e unita' di S. Polo di Torrile (Parma):
periodo: dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 12.
 7) S.r.l. Zust & Bachmeier, con sede in Como e unita' di Milano:
periodo: dal 30 agosto 1993 al 28 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.
 8) S.a.s. Damiani spedizioni, con sede in Foggia e unita' di
   Foggia:
periodo: dal 28 febbraio 1993 al 27 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.
 9) S.r.l. Siad, con sede in Torino e unita' di Grugliasco, frazione
   Gerbino (Torino):
periodo: dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 12.
10) S.r.l. Intertrasport, con sede in Gorle (Bergamo) e unita' di
   Segrate (Milano):
periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.
11) S.r.l. Intertrasport, con sede in Gorle (Bergamo) e unita' di
   Gallarate (Varese):
periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
12) S.r.l. Intertrasport, con sede in Gorle (Bergamo) e unita' di
   Gorle (Bergamo):
periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.
13) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S. Mauro
   Torinese (Torino):
periodo: dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.
14) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S. Mauro
   Torinese (Torino):
periodo: dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.
15) S.p.a. I.T.K., con sede in Milano e unita' di Milano:
periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.
16) S.a.s. Cuneosped di Morandi & C., con sede in Cuneo e unita' di
   Cuneo:
periodo: dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
17) S.p.a. Danzas, con sede in Milano e unita' di provincia di
   Firenze:
periodo: dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.
18) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
19) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.
20) S.r.l. Cipolli e Zanetti, con sede in Fiumicino (Roma) e unita'
   di Fiumicino (Roma):
periodo: dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.
21) S.r.l. Italnord, con sede in Milano e unita' di Milano:
periodo: dal 15 aprile 1993 al 30 luglio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
   ministeriale n. 13279/82 del 14 settembre 1993.
22) S.p.a. Italmondo, con sede in Milano e unita' di Torino e Vigonza
   (Padova):
periodo: dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 12.
23) S.r.l. Traspevi International, con sede in Vicenza e unita' di
   Vicenza:
periodo: dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.
24) S.r.l. Napoli Terminal, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
25) S.p.a. Magazzini generali Silos e frigoriferi, con sede in Napoli
   e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
26) S.r.l. Gesil, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.
27) S.r.l. Gecol, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.
28) S.d.f. Giuseppe Pipitone & F.llo, con sede in Siracusa e unita'
   di Siracusa:
periodo: dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.
29) S.r.l. F.lli Pipitone, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa:
periodo: dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.
 30) Ditta Di Giacomo Raffaele, con sede in Siracusa e unita' di
   Siracusa:
periodo: dal 2 agosto 1993 al 31 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
31) S.p.a. Francesco Parisi casa di spedizione, con sede in Trieste e
   unita' di Milano:
periodo: dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.
32) S.c. a r.l. Co.Vi.Mar., con sede in Ventimiglia, autoporto
   Riviera  dei  Fiori  (Imperia)  e unita' di Ventimiglia, autoporto
   Riviera dei Fiori (Imperia):
periodo: dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.
33) S.r.l. Ferrari servizi internazionali, con sede in Alessandria e
   unita' di Alessandria:
periodo: dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/9/3;
numero lavoratori interessati 8.
34) S.r.l. Gianfranco Righi, con sede in Bentivoglio, interporto di
   Bologna, e filiale di Bologna:
periodo: dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
35) S.r.l. Gianfranco Righi, con sede in Bentivoglio, interporto di
   Bologna, e filiale di Bologna:
periodo: dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.
36) S.c. a r.l. Ente spedizioni genovesi, con sede in Genova e unita'
   di Genova:
periodo: dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 10.
37) S.r.l. S.T.S., con sede in Genova e unita' di Genova:
periodo: dal 3 marzo 1993 al 2 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 7.
38) S.r.l. Sacchetti & Simi, con sede in Torino e unita' di Torino:
periodo: dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 10.
39) S.r.l. Transmec, con sede in Rivalta di Torino (Torino) e unita'
   di Rivalta di Torino (Torino):
periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.
40) Timec, con sede in Torino e unita' di Torino:
periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.
41) S.p.a. I-Dika, con sede in Torino e unita' di Torino:
periodo: dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e  unita'  di  Segrate
(Milano)  e  Brescia, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13536/3 del 9 novembre 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 19 ottobre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  A.  Petit  Pierre, con sede in Brescia e unita' di Segrate
(Milano) e Brescia, per il periodo dal 19 aprile 1993 al  18  ottobre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dall'8  febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Fimi - Gruppo Philips,  con  sede  in  Saronno  (Varese)  e
unita'  di  Saronno  (Varese), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7
febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1993 con decorrenza 8
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  4  maggio  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano  e  unita'
di  Vignate  (Milano),  per il periodo dal 4 maggio 1993 al 31 luglio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993  con  decorrenza  4
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;
    5)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  6  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche, con sede  in  Varese  e
unita'   di  Valle  Olona  (Varese),  Varese,  Venegono  Inferiore  e
Superiore (Varese), per il periodo dal 6 luglio  1993  al  5  gennaio
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 luglio 1993 con decorrenza 6
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con
effetto dal 1 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Dalmine, con sede in Milano e unita' di Dalmine (Bergamo) e
Massa  (Massa  Carrara),  per  il  periodo  dal  1  luglio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993;
    7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  22  luglio  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Zambon Group (Gruppo Zambon) , con sede in Vicenza e unita'
di Lonigo (Vicenza) e Vicenza, per il periodo dal 22 luglio  1992  al
21 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 22
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 26
giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. ABB trazione, dal 1 luglio 1993 ABB Tecnomasio S.p.a.,  con
sede in Milano e uffici di Firenze, uffici di Milano, uffici di Roma,
unita'  di  Vado  Ligure (Savona) e Vittuone (Milano), per il periodo
dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993  con  decorrenza  2
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.
   Limitatamente  ai  lavoratori  gia'  dipendenti dalla ABB trazione
S.p.a.;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre  1992  con  effetto  dal  9  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)
e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal  1  luglio
1993 al 31 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1993 con decorrenza 1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e  unita'  di
Ponte  Nossa (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 2 aprile
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza  1
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12662/91 del 1 febbraio 1993;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  19  ottobre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 7 dicembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Personality, con sede in Milano e unita' di Milano, per il
periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 3 giugno  1993  con  decorrenza  7
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;
    12)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dall'11  gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Industria  Centenari  e  Zinelli,  con  sede  in  Cuggiono
(Milano) e unita' di Cuggiono (Milano), per il periodo dall'11 luglio
1993 al 10 gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 11
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
ottobre  1993  con  effetto  dal  16  dicembre  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e
unita' di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo  dal  16  giugno
1993 al 15 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 16
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  19  ottobre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  9
novembre  1993  con  effetto  dal  1  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Dalmine  tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e
unita' di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) e
uffici di Torino, Bologna e Roma, per il periodo dal 1 luglio 1993 al
31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993;
    15)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  9
novembre  1993  con  effetto  dal  9  novembre  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Garbagnati Giacomo, con sede in Monza (Milano) e unita'  di
Monza (Milano), per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 maggio 1993 con decorrenza 9
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con
effetto dal 12 gennaio 1993, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Industrie  tessili Cotorossi, con sede in Vicenza e unita'
di Vicenza, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con  decorrenza  12
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993;
    17)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  4  gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. La Scacchi 1930, con sede  in  Solbiate  Comasco  (Como)  e
unita'  di  Solbiate Comasco (Como), per il periodo dal 4 luglio 1993
al 3 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993  con  decorrenza  4
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  3  agosto  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno
(Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e  provincia,  per
il periodo dal 3 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4 agosto 1993 con decorrenza 3
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1993;
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1993 in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Sicons italiana, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza)
   e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 12 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 giugno
   1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 301/79.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.