IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1251, con cui e' stato costituito
l'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova;
  Visto il regio decreto 15 aprile  1937  riguardante  l'approvazione
del  regolamento  per  la  esecuzione  della legge 20 giugno 1935, n.
1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo per il Monte  di
Portofino;
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato o
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato   denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (IGED);
  Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa   della
liquidazione di cui trattasi;
  Considerato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della citata  legge
n.  1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;
  Considerato che,  per  l'avanzo  finale  di  liquidazione,  non  e'
prevista alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del patrimonio dell'Ente autonomo per il Monte di
Portofino e' chiusa a tutti gli effetti.