IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1251, con cui e' stato costituito l'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova; Visto il regio decreto 15 aprile 1937 riguardante l'approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED); Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; Considerato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio; Considerato che, per l'avanzo finale di liquidazione, non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino e' chiusa a tutti gli effetti.