IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1991 e quello in data 27 giugno 1991 con cui sono stati nominati i componenti della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della citata legge n. 241; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1991, che ha istituito la segreteria tecnica della predetta commissione nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento amministrativo, ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1993 con cui e' stata modificata la composizione della segreteria tecnica; Ritenuta la necessita' di assicurare alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi un adeguato supporto tecnico- amministrativo per l'organizzazione e l'espletamento della sua attivita' anche in considerazione degli aumentati e sempre piu' delicati compiti alla stessa attribuiti e in vista della prossima scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, prorogato dalla legge 12 novembre 1993, n. 448; Decreta: L'Ufficio del coordinamento amministrativo provvede a fornire alla predetta commissione per l'accesso il necessario supporto tecnico- amministrativo per lo svolgimento della sua attivita'. Per l'espletamento dei suddetti compiti e' istituito presso l'Ufficio del coordinamento amministrativo un apposito servizio di segreteria a cui vengono trasferite tutte le competenze fino ad oggi esercitate dalla segreteria tecnica della commissione. Detto servizio puo' avvalersi anche della consulenza di esperti nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine il capo dell'Ufficio del coordinamento amministrativo, oltre a fornire tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di competenza della commissione, sovraintende all'attivita' degli esperti e del servizio di segreteria e provvede allo svolgimento delle funzioni ad esso eventualmente delegate dalla commissione o dal suo presidente. Roma, 3 gennaio 1994 Il Presidente: CIAMPI