IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792,  relativa  all'istituzione
ed  al  funzionamento  dell'albo  dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione;
  Visti, in particolare, l'art. 4, lettera g), e  l'art.  5,  lettera
f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono
che  per  ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario aver stipulato
con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso  gruppo
finanziario,  in  coassicurazione, una polizza di assicurazione della
responsabilita'  civile  per  negligenze  od  errori   professionali,
comprensiva  della  garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata
al risarcimento dei danni nei  confronti  degli  assicurati  e  delle
imprese  di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito
annualmente,  per  classi  di  volume   di   affari,   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  1984,  con  il quale e' stato
fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza  per  l'anno
1985,  nonche' il prospetto relativo al certificato di assicurazione,
allegato al decreto ministeriale stesso;
  Visto il decreto ministeriale 22  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1993, con il quale e' stato fissato
l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1993;
  Considerato  che  occorre  stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 1994;
  Sentita, nella riunione del 15 dicembre 1993,  la  commissione  per
l'albo  dei  mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista
dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato
l'avviso  di  confermare  per  l'anno  1994  l'ammontare  minimo   di
copertura fissato per l'anno 1993 dal decreto ministeriale 22 gennaio
1993 sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze od  errori  professionali
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4, lettera g), e all'art. 5, lettera  f),  della  legge  28  novembre
1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 1994 nelle
seguenti misure:
   lire  un  miliardo  per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue fino a lire tre miliardi;
   lire due miliardi per mediatori di assicurazione  con  provvigioni
annue superiori a lire tre miliardi;
   lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.
  La  quota  dell'eventuale  franchigia  non  puo' superare il limite
massimo di lire cinquanta milioni.