IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  dell'11  maggio  1985,  con  il  quale  e'  stato
costituito  il  Fondo  di  garanzia  per l'attivita' dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art.  4,  lettera  f),
della  citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite,
altresi', le  disposizioni  necessarie  al  funzionamento  del  Fondo
stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  aprile  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  7  maggio  1992,  con  il  quale  sono  state
introdotte  modificazioni  al  sopracitato  decreto  ministeriale  30
aprile 1985;
  Considerato in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo
di garanzia e' alimentato dai contributi  degli  aderenti  e  che  la
misura  dei  contributi  stessi,  la  quale  deve essere comunque non
inferiore  allo  0,50%  delle   provvigioni   annualmente   acquisite
rispettivamente  dai  mediatori  di  assicurazione e dai mediatori di
riassicurazione, e' fissata  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tenendo  conto
dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del  volume  di  affari
dei mediatori stessi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421;
  Visto il decreto ministeriale 22  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  30  gennaio  1993,  con  il  quale e' stata
determinata la misura del contributo da versare al Fondo di  garanzia
per l'anno 1993;
  Considerato  che occorre procedere alla determinazione della misura
del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di  garanzia
per l'anno 1994;
  Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12
della  legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 15 dicembre
1993, di confermare per l'anno 1994 la misura gia' fissata per l'anno
1993 con decreto ministeriale 22 gennaio 1993 sopracitato;
                               Decreta:
                           Articolo unico
  Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.  792,
per   l'anno   1994,  e'  fissato  nella  misura  dello  0,50%  delle
provvigioni   acquisite,   rispettivamente,    dai    mediatori    di
assicurazione  e dei mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno
1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI