IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1985, con il quale e' stato costituito il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresi', le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985; Considerato in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1993, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1993; Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1994; Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 15 dicembre 1993, di confermare per l'anno 1994 la misura gia' fissata per l'anno 1993 con decreto ministeriale 22 gennaio 1993 sopracitato; Decreta: Articolo unico Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1994, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dei mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1993 Il direttore generale: CINTI