IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto l'art. 129, comma 4,  del  decreto  legislativo  1  settembre
1993,  n.  385,  ove  e'  previsto  che,  al  fine  di  assicurare la
stabilita' del mercato dei valori mobiliari, la Banca  d'Italia  puo'
differire  l'esecuzione  delle  operazioni,  comunicate  ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo, secondo  criteri  determinati  in  via
generale  dal CICR e che la Banca d'Italia puo' vietare le operazioni
quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR;
  Visto l'art. 129, comma 6,  del  decreto  legislativo  1  settembre
1993,  n.  385,  che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformita'
delle deliberazioni del CICR, puo'  determinare,  in  relazione  alla
quantita'  e  alle  caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura
dell'emittente  o  alle  modalita'  di  svolgimento  dell'operazione,
tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero
assoggettate ad una procedura semplificata di comunicazione;
  Visto  l'art.  129,  comma  7,  del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, che rinvia alla emanazione  di  disposizioni  attuative
dello stesso articolo da parte della Banca d'Italia;
  Considerato  che  l'art.  129  del  decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, disciplina, accanto alle emissioni di valori  mobiliari
italiani,  anche  le  offerte  in  Italia di valori mobiliari esteri,
nell'ambito dei criteri e delle condizioni  individuati  dal  CICR  e
che,  pertanto, le determinazioni assunte in tale ambito dal Comitato
medesimo sostituiscono le previsioni di cui all'art.  5  del  decreto
ministeriale  27  aprile  1990  in  materia  di  accesso dei prodotti
finanziari esteri;
  Ritenuto che i provvedimenti  di  differimento,  per  loro  natura,
possono essere adottati con riferimento ai profili quantitativi delle
emissioni o delle offerte di valori mobiliari, mentre i provvedimenti
di   divieto   possono   essere   assunti  anche  in  relazione  alle
caratteristiche dei titoli;
                              Delibera:
  La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di cui  all'art.  129,
commi  4, 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si
attiene ai criteri di seguito indicati.
  1. In relazione all'ammontare dei titoli, le emissioni o le offerte
in Italia di valori mobiliari  italiani  ed  esteri,  possono  essere
differite,  fino  a  un  massimo di tre mesi, quando il loro importo,
congiuntamente a quello di operazioni gia' comunicate, da effettuarsi
nello  stesso  periodo  di  tempo,  risulti  incompatibile   con   le
dimensioni e con le condizioni del mercato primario o secondario.
  La    Banca    d'Italia    puo'    vietare   un'operazione   quando
l'incompatibilita' con le dimensioni del  mercato  non  possa  essere
superata  con  il  suo differimento, salvo che la medesima operazione
venga frazionata nel tempo.
  2. In relazione alle caratteristiche dei titoli, le emissioni o  le
offerte di valori mobiliari italiani ed esteri possono essere vietate
allorche' ricorra una delle seguenti condizioni:
    a)  la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi
rimborsabili non venga effettuata in conformita' degli articoli 11  e
12 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e di altre leggi
in  materia  nonche' di provvedimenti amministrativi emanati in forza
di  legge  e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che
l'ordinamento consenta limiti temporali piu' brevi;
    b) nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale
incorporato nell'emittendo titolo sia difforme  da  quello  assegnato
allo stesso dall'ordinamento;
    c)  nel  caso  di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento,
ne' gia' dotati di un sufficiente  grado  di  diffusione,  non  siano
riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato
da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale, e concordato con l'Autorita' di controllo;
    d)  nel  caso  di  valori  mobiliari  rappresentativi di quote di
patrimoni  in  gestione  collettiva,  l'attivita'  di  gestione   sia
esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;
    e)   le  condizioni  finanziarie  delle  operazioni  alterino  il
corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano  improntate
a criteri di semplicita' e trasparenza;
    f)  le  formule  di  indicizzazione  non  facciano  riferimento a
indicatori, determinati e  calcolati  con  criteri  di  oggettivita',
rilevati su mercati ampi e trasparenti;
    g)  nel  caso  che oggetto dell'emissione od offerta siano valori
mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare  o
scambiare  altri  valori  mobiliari,  essi  non soddisfino i medesimi
requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;
    h)  nel  caso  di  valori  mobiliari  esteri,  non  possa  essere
accertata,  oltre  alle  condizioni di cui alle lettere precedenti in
quanto  applicabili,   l'esistenza   nel   Paese   dell'emittente   o
dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli
previsti dall'ordinamento nazionale.
  Qualora  si  tratti  di prodotti derivati, non negoziati in mercati
organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non
sia un intermediario  del  mercato  mobiliare  sottoposto  nel  Paese
d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.
  3.   La   Banca   d'Italia  stabilira'  i  casi  di  esonero  dalla
comunicazione per le emissioni e  quelli  nei  quali  e'  ammesso  il
ricorso  a procedura semplificata di comunicazione. I criteri faranno
riferimento alla natura giuridico economica dell'emittente,  all'area
geografica  di  appartenenza  qualora  non  residente in Italia, alle
caratteristiche  dei  titoli  e  alla   quotazione   presso   mercati
regolamentati.
  La  procedura  semplificata  puo' consistere nella fissazione di un
termine piu' breve dei venti giorni previsti dal  comma  4  dell'art.
129  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero in una
comunicazione valevole per piu' operazioni;  il  termine  piu'  breve
sara'  fissato  dalla  Banca  d'Italia  conciliando  le  esigenze  di
tempestivita' degli operatori e quelle di controllo.
  La comunicazione cumulativa sara' consentita dalla  Banca  d'Italia
allorche':
   siano rispettate le condizioni di cui ai punti 1) e 2);
   gli  emittenti  siano  enti  creditizi  o particolari categorie di
emittenti;
   l'importo unitario delle  singole  operazioni  non  superi  quello
massimo fissato dalla Banca d'Italia;
   le  caratteristiche  degli  emittendi  titoli rientrino tra quelle
predeterminate dalla Banca d'Italia.
  4.  La  Banca  d'Italia  chiedera'  ai  fini  di  una   rilevazione
sistematica dati consuntivi sul collocamento dei valori mobiliari.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1994
                                               Il Presidente: BARUCCI