IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Viste la direttiva n. 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente  i
fondi propri degli enti creditizi, come modificata dalla direttiva n.
92/16/CEE  del  16  marzo  1992,  e  la direttiva n. 91/633/CEE del 3
dicembre 1991, recante disposizioni applicative  della  direttiva  n.
89/299/CEE  nonche'  la direttiva n. 89/647/CEE del 18 dicembre 1989,
riguardante il coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi;
  Visti gli articoli  53,  comma  1,  e  67,  comma  1,  del  decreto
legislativo  1  settembre  1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, i  quali  dispongono  che  la
Banca  d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, emana  disposizioni
di  carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari;
  Visto  l'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, che
definisce i soggetti inclusi  nell'ambito  della  vigilanza  su  base
consolidata;
  Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993, che
conferma l'abrogazione sia del decreto legislativo 10 settembre 1991,
n. 302, di recepimento della direttiva n. 89/299/CEE - fatta salva la
disciplina  fiscale  prevista  dall'art. 2, comma 5 - sia del decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 301, di recepimento della direttiva
n. 89/647/CEE;
  Visto l'art. 10 della direttiva n.  89/646/CEE,  che  dispone,  tra
l'altro,  che  i  fondi  propri  di  una  banca  non possono divenire
inferiori al capitale iniziale richiesto in virtu' dell'art. 4  della
direttiva  stessa  al  momento  dell'autorizzazione  e  che gli Stati
membri hanno la facolta' di decidere che le banche, gia' esistenti al
momento dell'applicazione della direttiva e i cui  fondi  propri  non
raggiungano  i  livelli fissati dall'art. 4 per il capitale iniziale,
possono proseguire le loro attivita';
  Visto il decreto del Ministro del tesoro n.  435584  del  2  maggio
1992,  recante  disposizioni  in ordine all'aggregato patrimoniale di
riferimento  da  utilizzare  nella  disciplina  degli  strumenti   di
vigilanza collegati al patrimonio e non armonizzati;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  La presente delibera detta i criteri ai quali la Banca d'Italia
si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio
di vigilanza  e  di  coefficiente  di  solvibilita',  a  livello  sia
individuale  sia  consolidato,  delle  banche  autorizzate in Italia,
individuate dall'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
n. 385/1993, e delle aggregazioni  di  soggetti  inclusi  nell'ambito
della  vigilanza  consolidata,  ai  sensi  dell'art. 65, comma 1, del
medesimo decreto legislativo.