IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Viste la direttiva n. 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi, come modificata dalla direttiva n. 92/16/CEE del 16 marzo 1992, e la direttiva n. 91/633/CEE del 3 dicembre 1991, recante disposizioni applicative della direttiva n. 89/299/CEE nonche' la direttiva n. 89/647/CEE del 18 dicembre 1989, riguardante il coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi; Visti gli articoli 53, comma 1, e 67, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari; Visto l'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata; Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993, che conferma l'abrogazione sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, di recepimento della direttiva n. 89/299/CEE - fatta salva la disciplina fiscale prevista dall'art. 2, comma 5 - sia del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, di recepimento della direttiva n. 89/647/CEE; Visto l'art. 10 della direttiva n. 89/646/CEE, che dispone, tra l'altro, che i fondi propri di una banca non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtu' dell'art. 4 della direttiva stessa al momento dell'autorizzazione e che gli Stati membri hanno la facolta' di decidere che le banche, gia' esistenti al momento dell'applicazione della direttiva e i cui fondi propri non raggiungano i livelli fissati dall'art. 4 per il capitale iniziale, possono proseguire le loro attivita'; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435584 del 2 maggio 1992, recante disposizioni in ordine all'aggregato patrimoniale di riferimento da utilizzare nella disciplina degli strumenti di vigilanza collegati al patrimonio e non armonizzati; Delibera: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente delibera detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene per la redazione delle istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilita', a livello sia individuale sia consolidato, delle banche autorizzate in Italia, individuate dall'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 385/1993, e delle aggregazioni di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del medesimo decreto legislativo.