AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 2, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con la modifica apportata dalla legge di
conversione,  che  di quella modificata dal decreto, trascritta nella
nota.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
   La  modifica  apportata dalla legge di conversione e' stampata con
caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base del decreto-legge 27 settembre 1993, n.
381". Il  D.L.  n.  381/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini  costituzionali  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280  del  29  novembre
1993).
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107
(a), e' sostituito dal seguente:
  " 3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere  dotati
di  adeguate  dimensioni,  essere ad avanzata tecnologia, avere (( lo
stabilimento  idoneo   a   ricomprendere   il   ciclo   completo   di
frazionamento  e  di produzione )) sul territorio nazionale ed essere
in grado  di  produrre  almeno  albumina,  immunoglobuline  di  terza
generazione  e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le
piu' moderne conoscenze relative  alla  sicurezza  trasfusionale  del
paziente ricevente.".
  2.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del  presente  decreto  si  provvede  al  riordino  della
materia.
 
             (a)  Il testo dell'art. 10 della legge n. 107/1990, come
          sopra modificato, e' il seguente:
             "Art. 10. - 1. Le frazioni plasmatiche che  non  possono
          essere  prodotte con mezzi fisici semplici sono specialita'
          farmaceutiche  di  produzione   industriale,   soggette   a
          registrazione e sottoposte, in attesa del recepimento delle
          direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti i controlli della
          autorita'  sanitaria,  ivi  compresi  quelli previsti dalla
          direttiva 89/381/CEE in quanto applicabile,  da  espletarsi
          sugli   impianti   produttivi   delle  aziende  previamente
          autorizzate, sul  plasma  di  origine  e  sulla  produzione
          finale.
             2.  Il  Ministro della sanita', entro un anno dalla data
          di entrata in  vigore  della  presente  legge,  sentito  il
          parere della commissione di cui all'art. 12 e del Consiglio
          superiore  della  sanita', individua, tra le aziende di cui
          al comma 1 del presente articolo, i centri di produzione di
          emoderivati autorizzati alla  stipulazione  di  convenzioni
          con  i  centri  regionali di coordinamento e compensazione,
          per la lavorazione di plasma nazionale raccolto  in  Italia
          sotto  il controllo dell'Istituto superiore di sanita', che
          vigila  sull'entita'  e  resa  del  frazionamento  e  sulla
          qualita' del prodotto finale.
            3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere
          dotati   di   adeguate   dimensioni,   essere  ad  avanzata
          tecnologia, avere lo stabilimento idoneo a ricomprendere il
          ciclo  completo  di  frazionamento  e  di  produzione   sul
          territorio  nazionale ed essere in grado di produrre almeno
          albumina, immunoglobuline d terza generazione e concentrati
          dei fattori della coagulazione,  secondo  le  piu'  moderne
          conoscenze   relative   alla  sicurezza  trasfusionale  del
          paziente ricevente.
             4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dalle
          singole  regioni,   in   conformita'   allo   schema   tipo
          predisposto   dal   Ministro   della  sanita',  sentita  la
          commissione di cui all'art. 12".