AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  della  relativa  nota,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.  Le  operazioni  di voto relative alle elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica previste per domenica 27 marzo
1994 proseguono nella giornata di lunedi' 28 marzo, con inizio  dalle
ore  8  e  sino  alle  ore 22 dello stesso giorno. Per lo svolgimento
delle operazioni elettorali si applicano  le  disposizioni  contenute
nel  titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (a).
  2.  Il  presidente  dell'ufficio  elettorale di sezione, dichiarate
chiuse alle ore 22 a norma dell'articolo 64 del testo unico di cui al
comma 1 (a) le operazioni di votazione di  domenica  27  marzo  1994,
dopo  aver  provveduto  a  sigillare  le  urne, le cassette o scatole
recanti le schede ed a chiudere il plico contenente  tutte  le  carte
verbali   e   il   timbro   della   sezione,   scioglie   l'adunanza.
Successivamente, fatta sfollare la sala  da  tutti  gli  estranei  al
seggio,  provvede  alla  chiusura e alla custodia di essa in modo che
nessuno possa entrarvi. A tal fine il  presidente,  coadiuvato  dagli
scrutatori,  si  assicura  che  tutte le finestre e gli accessi della
sala,  esclusa  la  porta  e  le  porte  d'ingresso,   siano   chiusi
dall'interno  e  vi  applica  opportuni mezzi di segnalazione di ogni
fraudolenta  apertura;  provvede   quindi   a   chiudere   saldamente
dall'esterno  la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi
mezzi precauzionali, e ad affidare alla forza  pubblica  la  custodia
esterna  della sala, alla quale nessuno puo' avvicinarsi. E' tuttavia
consentito  ai  rappresentanti  dei  candidati  e  delle   liste   di
trattenersi  all'esterno  della  sala  durante il tempo in cui questa
rimane chiusa. Il presidente, infine, rinvia le operazioni alle ore 8
del giorno successivo.
  3. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la  chiusura
delle operazioni di votazione di lunedi' 28 marzo 1994.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente decreto si
provvede a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo
6853 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1994.
 
             (a)  Il  titolo  IV  (articoli  42-66)  del  testo unico
          approvato  con  D.P.R.  n.  361/1957   reca   norme   sulla
          votazione.
             L'art.  64  del  predetto  testo  unico, come sostituito
          dall'art. 3 della legge 4 agosto 1993,  n.  277,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  64.  -  Le operazioni di votazione terminano alle
          ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori  che  a
          tale  ora  si  trovano  ancora  nei  locali del seggio sono
          ammessi a votare anche oltre il termine predetto".