AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Le operazioni di voto relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per domenica 27 marzo 1994 proseguono nella giornata di lunedi' 28 marzo, con inizio dalle ore 8 e sino alle ore 22 dello stesso giorno. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (a). 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dichiarate chiuse alle ore 22 a norma dell'articolo 64 del testo unico di cui al comma 1 (a) le operazioni di votazione di domenica 27 marzo 1994, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta e le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali, e ad affidare alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno puo' avvicinarsi. E' tuttavia consentito ai rappresentanti dei candidati e delle liste di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Il presidente, infine, rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo. 3. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione di lunedi' 28 marzo 1994. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.
(a) Il titolo IV (articoli 42-66) del testo unico approvato con D.P.R. n. 361/1957 reca norme sulla votazione. L'art. 64 del predetto testo unico, come sostituito dall'art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e' cosi' formulato: "Art. 64. - Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".