IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-63 e 1963-64, che autorizza il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interessi; Vista la lettera del 4 gennaio 1994 ed il successivo telegramma del 7 gennaio 1994 con i quali il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ha comunicato che i rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono stati approvati con provvedimenti definitivi ed esecutivi; Vista la lettera in data 7 gennaio 1994 con la quale la Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto evidenziato dal predetto Ministero nel precisare che le spese di finalizzazione riconosciute ai consorzi agrari non risultano comprese fra quelle oggetto dei crediti cambializzati ammessi al riscontro, ha comunicato che l'importo dei titoli di credito dalla medesima detenuti ammontano a lire 2.894 miliardi, di cui lire 2.727 miliardi relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli oggetto di rendiconti gia' approvati con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti; Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge in questione che autorizza il Ministro del tesoro a stabilire le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso dei titoli di Stato di cui trattasi; Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994; Considerato che l'emissione di cui al menzionato decreto-legge non concorre al raggiungimento del limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Ritenuto opportuno, per le finalita' di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, di provvedere alla emissione di buoni poliennali del Tesoro della durata di anni trenta; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Ritenuto di dover provvedere in merito; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalita' di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, e' disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, fino all'importo di nominali lire 2.894 miliardi, pari all'ammontare al 31 dicembre 1993 delle cambiali possedute dalla Banca d'Italia, alle seguenti condizioni: durata: trenta anni; godimento: 1 febbraio 1994; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: zero; rimborso: in rate costanti annuali pagabili il 1 febbraio di ogni anno a far tempo dal 1996, arrotondate per difetto al miliardo con inclusione della frazione dell'ultima rata.