IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre 1993, n. 565, riguardante la
gestione  di  ammasso   dei   prodotti   agricoli   e   campagne   di
commercializzazione  del  grano  per  gli anni 1962-63 e 1963-64, che
autorizza il rilascio alla Banca d'Italia  di  titoli  di  Stato  con
godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interessi;
  Vista la lettera del 4 gennaio 1994 ed il successivo telegramma del
7  gennaio  1994  con  i  quali il Ministero per le risorse agricole,
alimentari e forestali ha comunicato che i rendiconti delle  gestioni
di   ammasso   dei   prodotti   agricoli  sono  stati  approvati  con
provvedimenti definitivi ed esecutivi;
  Vista la lettera in data 7 gennaio  1994  con  la  quale  la  Banca
d'Italia,  anche  con  riferimento  a quanto evidenziato dal predetto
Ministero nel precisare che le spese di  finalizzazione  riconosciute
ai  consorzi  agrari  non  risultano  comprese fra quelle oggetto dei
crediti  cambializzati  ammessi  al  riscontro,  ha  comunicato   che
l'importo  dei  titoli di credito dalla medesima detenuti ammontano a
lire 2.894  miliardi,  di  cui  lire  2.727  miliardi  relativi  alle
gestioni  di ammasso dei prodotti agricoli oggetto di rendiconti gia'
approvati con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti;
  Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1  del  decreto-legge  in
questione  che  autorizza  il  Ministro  del  tesoro  a  stabilire le
caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore  ad  anni
trenta,  nonche'  il  piano  di  rimborso  dei titoli di Stato di cui
trattasi;
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
1982, n.  526,  in  virtu'  del  quale  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;
  Considerato  che l'emissione di cui al menzionato decreto-legge non
concorre al raggiungimento del limite massimo di emissione dei titoli
pubblici per l'anno in corso;
  Ritenuto opportuno, per le finalita' di  cui  al  decreto-legge  30
dicembre  1993,  n.  565,  di  provvedere  alla  emissione  di  buoni
poliennali del Tesoro della durata di anni trenta;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,  recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e per le finalita' di cui al decreto-legge 30 dicembre  1993,
n.  565,  e'  disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al
portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, fino all'importo di
nominali lire 2.894 miliardi, pari all'ammontare al 31 dicembre  1993
delle   cambiali   possedute  dalla  Banca  d'Italia,  alle  seguenti
condizioni:
   durata: trenta anni;
   godimento: 1 febbraio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso d'interesse: zero;
   rimborso: in rate costanti annuali pagabili il 1 febbraio di  ogni
anno  a  far  tempo dal 1996, arrotondate per difetto al miliardo con
inclusione della frazione dell'ultima rata.